A- A A+

L'impugnazione di un atto di transazione con l’assistenza sindacale ha scarsa possibilità di successo

tag  News 

23/06/2021

L’onere probatorio è interamente a carico del lavoratore che l'impugna

Un lavoratore ha sottoscritto un verbale di transazione con l’azienda usufruendo dell’assistenza sindacale. Il lavoratore, però, dopo aver sottoscritto quest’atto ha ritenuto di doverlo impugnare avanti il tribunale chiedendo che fosse dichiarata la sua nullità. Il lavoratore, a sostegno di questa sua domanda, ha assunto che, in occasione della sottoscrizione dell’atto, non ha avuto una tutela giuridica effettiva da parte del rappresentante sindacale che si è limitato ad essere solo presente, senza essersi personalmente conosciuti prima né aver ricevuto informazioni sul contenuto dell’accordo che, poi, ha sottoscritto. Il Tribunale, prima, e la Corte di Appello, dopo, hanno respinto la sua domanda. Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo la erroneità in diritto della decisione che lo ha visto soccombente. La Cassazione, però, ha respinto il ricorso spiegando il perché di questa decisione. Per la cassazione “in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura”. L’assistenza sindacale ha la funzione di sottrarre il lavoratore alla condizione di inferiorità che, secondo lo spirito della legge, potrebbe indurlo altrimenti ad accettare e sottoscrivere accordi svantaggiosi. Fatta questa premessa la cassazione ha respinto la domanda del lavoratore perché ha ritenuto “sufficiente alla realizzazione di tale scopo l’idoneità dello stesso rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l’assistenza prevista dalla legge; posto che la compresenza del predetto e dello stesso lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere l’adeguata assistenza del primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore (per il conferimento di un mandato implicito del lavoratore necessariamente sottostante all'attività svolta dal primo), in assenza di alcuna tempestiva deduzione né prova (dal dipendente di ciò onerato) che il rappresentante sindacale, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta”. Cassazione civile sez. lav., 09/06/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 09/06/2021), n.16154.

 L’atto di transazione, sottoscritto al di fuori delle sedi protette previste esplicitamente per legge (autorità giudiziaria, uffici del lavoro, enti bilaterali di natura sindacale, enti di certificazione, arbitrati), in materia di diritti inderogabili, decorsi i sei mesi dalla sua sottoscrizione non è più impugnabile dal lavoratore. Oltre i 6 mesi dalla data di sottoscrizione, l’atto di transazione può essere impugnato dal lavoratore solo per vizi del consenso nella formazione dell’atto di transazione come può essere l’errore in fatto e l’errore di diritto oppure la violenza psicologica o anche fisica. Nel caso in cui nella formazione dell’atto di transazione ha partecipato un sindacalista che ha prestato la sua assistenza a favore del lavoratore, questi vizi del consenso, astrattamente idonei ad inficiare la validità dell’atto, ben difficilmente possono essere provati e conseguentemente riconosciuti dall’autorità giudiziaria per annullare l’atto come sta a dimostrare questa controversia che abbiamo esaminato. Il lavoratore per ottenere l’annullamento di quell’atto che a suo giudizio lo ha penalizzato ha un pesante onere probatorio da assolvere perché non può limitarsi semplicemente ad affermare di essere stato in qualche modo raggirato o turlupinato dall’azienda, in concorso con il sindacalista, ma deve offrire al giudice i fatti specifici posti a sostegno di queste sue affermazioni.

La Cassazione con questa sentenza ha riconosciuto l’utile e proficua funzione dell’assistenza sindacale anche negli atti di transazione individuale delle controversie perché dà certezza a questi atti che ben difficilmente in sede giudiziaria potranno essere impugnate con successo.

Lo studio a Milano

10/01/2016   Lo studio si trova  nel centro storico della città, di fronte alla Rotonda della Besana , adiacente al Palazzo di Giustizia . tel. 025457952. email biagio.cartillone@studiocartillone.it Lo studio é aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì.  L'ubicazione dello studio consente... [Leggi tutto]

Il risarcimento del danno per la perdita del prossimo congiunto

08/10/2022 La perdita del prossimo congiunto per fatto e colpa d’altri cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto, il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla... [Leggi tutto]

Il patto di non concorrenza è valido se rispetta una pluralità di prescrizioni e di limiti

06/03/2021 Il patto di non concorrenza nel rapporto di lavoro subordinato: natura, funzione e limiti di validità Il patto di non concorrenza è un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive : – il datore di lavoro si obbliga a corrispondere al lavoratore una somma di denaro (o altra utilità); – il lavoratore si impegna, per un periodo... [Leggi tutto]

DIVISIONE DELLA PENSIONE TRA IL CONIUGE E L'EX CONIUGE

06/03/2021 Come si divide la pensione tra il coniuge e l’ex coniugee La pensione fra il coniuge superstite e l’ex coniuge altrettanto superstite deve essere ripartita tendo conto della durata dei rispettivi matrimoni ma non in modo esclusivo dovendosi eventualmente contemperare questo dato temporale con altre circostanze che possono assumere rilevanza e significato. La Corte di Cassazione a... [Leggi tutto]

GLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE SONO DIVERSI DA QUELLI A SEGUITO DI DIVORZIO

05/03/2019 La corte di appello pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di mantenimento pari a € 2000. La decisione poggiava sul fatto che la moglie non lavorava per potersi dedicare alla famiglia, il marito era un professionista affermato ed era proprietario di numerosi immobili mentre la moglie non aveva fonti di reddito diverse dall'assegno percepito dal... [Leggi tutto]

La disabilità nei rapporti di lavoro

02/01/2022 Il concetto di disabilità si identifica con la “limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori” (Cass. 12.11.2019, n. 29289;... [Leggi tutto]

Per la difesa davanti ai giudici  è consentito produrre anche i documenti personali e riservati

“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)