A- A A+

Assistenza domiciliare resa dalle collaboratrici domestiche con partita iva

tag  News  domestico  iva  partita  cooperativa  autonomia 

16/12/2020

Non sussiste lavoro subordinato tra la cooperativa che funge da intermediario e la collaboratrice domestica

Una cooperativa, accreditata come agenzia del lavoro per l'esercizio dell'attività di intermediazione, ha come oggetto sociale la prestazione di servizi socio-assistenziali. La cooperativa è presente sul territorio nazionale ed ha solo dipendenti con mansioni di carattere amministrativo.

La sua attività è quella di “selezionare lavoratori disponibili a prestare assistenza domiciliare alle famiglie, ponendo come condizione per l’avviamento il possesso di una partita IVA”.

L'Inps esegue un'ispezione presso la cooperativa per delle prestazioni rese dall’01/09/2014 al 31/05/2015; a seguito di questa ispezione ritiene che tra la cooperativa e le operatrici sussista un rapporto di lavoro di natura subordinata, per la prestazione di servizi socio-assistenziali.

I testimoni sentiti dal giudice hanno descritto il meccanismo contrattuale che si svolgeva tra i tre soggetti coinvolti: collaboratrice, famiglia, cooperativa.

La cooperativa raccoglieva la richiesta contrattuale che le perveniva dalla famiglia interessata; dopo aver individuato la potenziale persona che corrispondeva alle caratteristiche soggettive richieste dalla famiglia, la proponeva per il servizio da rendere. La famiglia e la collaboratrice prendevano direttamente ogni accordo accordi per l’inizio e per la gestione del rapporto. “ I pagamenti dei servizi avvenivano a cadenza mensile, la famiglia veniva contattata dagli operatori per avere conferma sulle ore svolte, sulla base delle ore svolte veniva preparato un conteggio e poi veniva messo in pagamento. La fattura era emessa dalla collaboratrice tramite il proprio commercialista e se in fase di colloquio avesse comunicato di non avere commercialista sarebbero state indirizzate ad uno studio esterno alla cooperativa che se ne occupava gratuitamente. Le collaboratrici comunicavano direttamente all’operatore di riferimento della cooperativa se a fine mese si fossero assentante e ciò in fase di conteggio delle competenze. Se c’era necessità di sostituzioni era la famiglia che contattava l’operatore disponibile alla sostituzione. Alla cooperativa non era richiesto alcun permesso perché veniva coinvolta solo nei casi in cui dovesse fornire la copertura del servizio mediante sostituzione oppure per la questione compensi. Il periodo nel quale la collaboratrice si assentava non era riconosciuto ai fini del compenso, non era retribuita anche se dovuto a ferie o a malattia; l'operatrice si poteva assentare e se si assentava si assentava per il tempo che voleva e non era pagata”.

 Il tribunale ha accertato che le lavoratrici avviate al lavoro rendevano la loro prestazione presso le famiglie, anche per lunghi periodi godendo generalmente di vitto e alloggio senza la presenza o il controllo di esponenti della Cooperativa sul luogo di lavoro. Le indicazioni della Cooperativa erano di massima quelle specificate nella convenzione relativamente alla puntualità e regolarità della prestazione, alla non sottrazione di oggetti neppure di modico valore e alla non introduzione di persone estranee nell'abitazione del cliente. Si trattava di direttive generali e programmatiche finalizzate a garantire la serietà e professionalità dei collaboratori.

Nel corso della prestazione, i contatti con la Cooperativa avevano ad oggetto la comunicazione delle assenze o le richieste di permesso che, però, venivano previamente comunicate alle famiglie che chiedevano la sostituzione alla cooperativa.

L’accordo sulle mansioni da svolgere, sulle modalità del lavoro e sugli orari era preso direttamente tra le lavoratrici e le singole famiglie, anche se a seguito dell’individuazione delle esigenze generali rappresentate dalle famiglie alla Cooperativa.

Sia la prestazione che la durata della giornata lavorativa erano parametrati alle esigenze della famiglia, con la quale la lavoratrice definiva le modalità concrete di organizzazione del lavoro.

 Il tribunale di Milano, sulla base degli elementi di prova acquisiti con l’esame dei testimoni, ha accolto l'opposizione della cooperativa contro il verbale di accertamento dell’Inps "in quanto le risultanze istruttorie, nonché il contenuto degli elementi acquisiti in sede di accesso ispettivo, non consentono di ritenere che l’Inps abbia assolto all’onere, che all’ente previdenziale incombeva, di dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva e, nel caso, la natura subordinata rispetto alla Cooperativa della prestazione resa dalle lavoratrici in questione. "

Tribunale di Milano sezione lavoro sentenza n. 1921/2020 pubbl. il 19/11/2020 giudice Dott.ssa Paola Ghinoy

 

Lo studio a Milano

10/01/2016   Lo studio si trova  nel centro storico della città, di fronte alla Rotonda della Besana , adiacente al Palazzo di Giustizia . tel. 025457952. email biagio.cartillone@studiocartillone.it Lo studio é aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì.  L'ubicazione dello studio consente... [Leggi tutto]

Il risarcimento del danno per la perdita del prossimo congiunto

08/10/2022 La perdita del prossimo congiunto per fatto e colpa d’altri cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto, il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla... [Leggi tutto]

Il patto di non concorrenza è valido se rispetta una pluralità di prescrizioni e di limiti

06/03/2021 Il patto di non concorrenza nel rapporto di lavoro subordinato: natura, funzione e limiti di validità Il patto di non concorrenza è un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive : – il datore di lavoro si obbliga a corrispondere al lavoratore una somma di denaro (o altra utilità); – il lavoratore si impegna, per un periodo... [Leggi tutto]

DIVISIONE DELLA PENSIONE TRA IL CONIUGE E L'EX CONIUGE

06/03/2021 Come si divide la pensione tra il coniuge e l’ex coniugee La pensione fra il coniuge superstite e l’ex coniuge altrettanto superstite deve essere ripartita tendo conto della durata dei rispettivi matrimoni ma non in modo esclusivo dovendosi eventualmente contemperare questo dato temporale con altre circostanze che possono assumere rilevanza e significato. La Corte di Cassazione a... [Leggi tutto]

GLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE SONO DIVERSI DA QUELLI A SEGUITO DI DIVORZIO

05/03/2019 La corte di appello pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di mantenimento pari a € 2000. La decisione poggiava sul fatto che la moglie non lavorava per potersi dedicare alla famiglia, il marito era un professionista affermato ed era proprietario di numerosi immobili mentre la moglie non aveva fonti di reddito diverse dall'assegno percepito dal... [Leggi tutto]

La disabilità nei rapporti di lavoro

02/01/2022 Il concetto di disabilità si identifica con la “limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori” (Cass. 12.11.2019, n. 29289;... [Leggi tutto]

Per la difesa davanti ai giudici  è consentito produrre anche i documenti personali e riservati

“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)