03/12/2020
Un autista chiede al datore di lavoro il pagamento delle ore di lavoro straordinario eseguite durante la sua prestazione lavorativa alla guida dell’automezzo a lui affidato. Il tribunale di Milano ha respinto la domanda perché il lavoratore “ che pretenda un compenso per lavoro straordinario, deve provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi. In particolare “la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché' la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché' possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente”. L’unico teste sentito dal giudice non ha reso dichiarazioni sufficienti a favore del lavoratore per poter far ritenere superati i requisiti sopra indicati.
Tribunale Milano sez. lav., 25/02/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 25/02/2020), n.505.
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)