10/03/2020
La Telecom Italia spa cede un ramo di azienda a una società terza. Il lavoratore trasferito alle dipendenze della società cessionaria, contesta la sua cessione e rivendica il diritto di continuare a prestare la sua opera a favore della Telecom. I giudici gli danno ragione e ripristinano il rapporto di lavoro alle dipendenze della Telecom che, però, non adempie questo suo obbligo lasciando il lavoratore senza posto di lavoro e senza retribuzione. Contro questo comportamento aziendale, il lavoratore chiede ed ottiene l’emissione di un decreto ingiuntivo che intima alla Telecom il pagamento delle somme che il lavoratore non ha percepito nei mesi di forzata disoccupazione. La Telecom propone opposizione contro il decreto ingiuntivo sostenendo che dal risarcimento dovuto al lavoratore doveva essere detratta a suo favore l’indennità di disoccupazione che il lavoratore aveva percepito dall'Inps nei mesi in cui non gli era stata corrisposta la retribuzione.
La Corte di Appello di Roma ha respinto questa pretesa dell'azienda. La Telecom ha reagito proponendo ricorso in Cassazione dove continua a sostenere che dal risarcimento del danno doveva essere scomputata l'indennità di disoccupazione nel frattempo percepita dal lavoratore. La Cassazione ha respinto il ricorso perché “ non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'Istituto previdenziale”.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 6369 del 5 marzo 2020.
La Cassazione a sostegno di questa decisione ha richiamato la sua costante e coerente giurisprudenza offrendo anche i precedenti delle sue sentenza n. 9724/17; n. 7794/17; Ord. sez. 6, n. 14135/18.