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Per la Cassazione i riders sono lavoratori subordinati

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24/01/2020

Hanno diritto al trattamento pieno, come tutti gli altri lavoratori subordinati

Con un unico ricorso, 5 lavoratori si sono rivolti al tribunale di Torino chiedendo che fosse accertata la natura subordinata della loro prestazione lavorativa con la  Foodora a favore della quale avevano svolto mansioni di fattorini con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (i cosiddetti riders), chiedendo la condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate a loro favore con l'applicazione del contratto collettivo del settore merceologico di appartenza. Il tribunale di Torino ha rigettato tutte le loro domande. La Corte di Appello con sentenza del 2019 ha negato che la prestazione lavorativa fosse qualificabile come una subordinazione tradizionale  ma, poggiando sulle previsioni della nuova normativa contenuta nel Jobs act del decreto legislativo n.  81/2015, ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive assumendo l'esistenza di un terzo genere di subordinazione.
Contro la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso  in Cassazione la Foodora che ha contestato la natura subordinata della prestazione lavorativa resa dai suoi riders. La Corte di Cassazione, però, ha rigettato il ricorso della società confermando la sentenza della Corte di Appello di Torino, sia pur modificando in parte la motivazione della sentenza.
 La Cassazione,  ha motivato la sua decisione svolgendo le seguenti considerazioni:


Premesso 

dal 1° gennaio 2016, data di entata in vigore delle norme contneute nel jobs act "si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente".

Aggiunge 
"Il legislatore, da un canto consapevole della complessità e varietà delle nuove forme di lavoro e della difficoltà di ricondurle ad unità tipologica e, d'altro canto, conscio degli esiti talvolta incerti e variabili delle controversie qualificatorie ai sensi dell'alt. 2094 cod. civ., si è limitato a valorizzare taluni indici fattuali ritenuti significativi (personalità, continuità, etero-organizzazione) e sufficienti a giustificare l'applicazione della disciplina dettata per il rapporto di lavori subordinato, esonerando da ogni ulteriore indagine il giudice che ravvisi la concorrenza di tali elementi nella fattispecie concreta e senza che questi possa trarre, nell'apprezzamento di essi, un diverso convincimento nel giudizio qualificatorio  di sintesi.
 In una prospettiva così delimitata non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di collaborazione, così connotate e di volta in volta offerte dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione, siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell'autonomia, perché ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l'ordinamento ha statuito espressamente l'applicazione delle norme sul lavoro subordinato, disegnando una norma di disciplina"...

Prosegue

-"Si tratta di una scelta di politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato, in coerenza con l'approccio generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di "debolezza" economica, operanti in una "zona grigia" tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea. L'intento protettivo del legislatore appare confermato dalla recente novella cui si è fatto cenno, la quale va certamente nel senso di rendere più facile l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, stabilendo la sufficienza - per l'applicabilità della norma - di prestazioni "prevalentemente" e non più "esclusivamente" personali, menzionando esplicitamente il lavoro svolto attraverso piattaforme digitali e, quanto all'elemento della "etero-organizzazione", eliminando le parole "anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro", così mostrando chiaramente l'intento di incoraggiare interpretazioni non restrittive di tale nozione."...

 Conclude

"Parimenti si deve ritenere che possa essere ravvisata etero- organizzazione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa."

La Corte di Cassazione, riconoscendo la piena natura di prestazione lavorativa subordinata della collaborazione resa dai riders, ha criticato, però, la sentenza della Corte di appello di Torino nella parte in cui ha individuato una subordinazione intermedia  che si colloca " tra autonomia e subordinazione, con la conseguente esigenza di selezionare la disciplina applicabile". Per la Cassazione, al verificarsi delle caratteristiche della collaborazione che la fanno rientrare nella fattispecie dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015, devono applicarsi "imperativamente" le discipline tipiche del rapporto di lavoro subordinato, senza introdurre una nuova e diversa figura di lavoro subordinato.
La Corte di Cassazione ha così corretto la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Torino senza, però, modificarne il dispositivo.

Corte di Cassazione sentenza numero 1663 depositata il 24 gennaio 2020. 

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