A- A A+

Giornalisti e licenziamento collettivo

La corte di Cassazione, con indirizzo ormai consolidato, afferma che la disciplina del licenziamento collettivo di cui alla legge 223 del 23 luglio 1991, è una “disciplina a carattere generale di cui è prevista l'eccezionale non applicazione solo nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.” In tutti gli altri casi la normativa sui licenziamenti collettivi si applica normalmente. Una diversa interpretazione della complessiva normativa, per la corte di cassazione, “confliggerebbe con il principio di eguaglianza.” 
La stessa Corte, con riferimento alla legge 223 del 23 luglio 1991, ha fatto rilevare che “l'art. 24 cit. non contiene alcuna deroga espressa per i dipendenti di imprese editrici né segnatamente per i giornalisti. Ed anzi il terzo comma dell'art. 16 della medesima legge n. 223 del 1991 pone a carico dell'INPGI l'indennità di mobilità in favore dei giornalisti disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 cit.; sicché può inferirsi che al licenziamento collettivo dei giornalisti si applicano le ordinarie garanzie procedimentali ed i criteri legali di scelta previsti in generale senza che sia fatta alcuna riserva di salvezza di un ipotetico regime speciale di un licenziamento collettivo a garanzie ridotte.” La Corte di Cassazione ha, così, affermato che l’impresa editrice, al pari dei datori di lavoro in genere, deve rispettare la procedura di intimazione del licenziamento collettivo ed è tenuta, in aggiunta, al versamento in favore del giornalista licenziato dell’indennità aggiuntiva di quattro mensilità di retribuzione in esecuzione dell’articolo 36 della legge 416/81. Oltre naturalmente al preavviso e alle competenze di fine rapporto.
La sentenza della cassazione, più importante e significativa, è quella della sez. Lavoro, 27-10-2003, n. 16126.

Milano 8 gennaio 2007.

La foto: opera di Edvard Munch (Løten, 12 dicembre 1863 – Oslo, 23 gennaio 1944). E' il pittore dell'angoscia e dei disagi esistenziali. I temi delle sue opere sono la passione, la vita e la morte. Lascia tutte le sue opera al comune di Oslo. 

Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità

15/12/2014 Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità quando: a ) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente; b ) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti... [Leggi tutto]

Criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

15/12/2014 Nella procedura del licenziamento collettivo l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati, ovvero in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a ) carichi di... [Leggi tutto]

Procedura del licenziamento collettivo

14/12/2014   L'impresa, con più di 15 addetti , che ritenga, nell'arco di 120 giorni , di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo .La procedura si avvia con la comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali. La comunicazione deve contenere indicazione: dei... [Leggi tutto]

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003).