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L’impresa appaltante non risponde del risarcimento dei danni subiti dalle maestranze utilizzate negli appalti

Inizio Evento 15/11/2019

L’obbligo solidale è limitato alla retribuzione in senso stretto, per le sole ore lavorate nell’appalto


Le Poste Italiane concedono in appalto a una cooperativa i lavori di pulizia. La cooperativa nel corso di esecuzione dell’appalto riduce in modo unilaterale l’orario di lavoro della lavoratrice che protesta e chiede il pagamento delle ore di lavoro che non le sono state fatte eseguire. Nella sua azione chiama in causa anche l’impresa appaltante, Poste Italiane alle quali chiede il pagamento di quelle ore non eseguite ritenendo sussistente l’obbligo solidale dell’art. 29 della legge 276 del 2003. La Corte di Appello di Venezia ha ritenuto fondata la domanda della lavoratrice perché ha ritenuto “compreso nella locuzione "trattamenti retributivi" anche il credito risarcitorio per illegittima unilaterale riduzione dell’orario lavorativo, siccome integrante un trattamento economico riconosciuto alle lavoratrici, in relazione alle modalità di svolgimento della prestazione e corretta la liquidazione del Tribunale, ad esse spettando l’intero trattamento retributivo pattuito anche in caso di unilaterale sospensione parziale del rapporto di lavoro”.

La Cassazione, chiamata a dirimere la controversia, ha ribaltato la sentenza della Corte di Appello di Venezia.

Per la Cassazione “Occorre premettere che, in tema di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, in quanto elementi integranti la retribuzione, per l’istituzione di un nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa; dovendo invece l’applicabilità del predetto regime di responsabilità essere esclusa per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno. Queste, infatti, lungi dall’intrattenere una relazione di collegamento causale con il rapporto di lavoro, hanno una matrice radicata su un nesso meramente occasionale con esso”.   Cassazione sentenza n. 28517, depositata il 6 novembre 2019.

La Cassazione, con la sua ricostruzione del diritto, ha così escluso che nel caso specifico le Poste Italiane debbano rispondere in via solidale con la cooperativa a risarcire i danni alla lavoratrice  perché non si tratta di assicurare la retribuzione in senso stretto ma di risarcire i danni subiti in conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento della cooperativa, che contravvenendo ai suoi vincoli, ha ridotto in modo arbitrario e unilaterale l’orario di lavoro che, invece, doveva essere mantenuto a tempo pieno. Per questa inadempienza risponde solo la cooperativa appaltatrice dei servizi.

Il contratto di appalto.

L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)

Sicurezza sul lavoro.

Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)

L'obbligo solidale

L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).

Somministrazione illecita di manodopera

Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed  effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).