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L'impresa appaltante è obbligata in solido anche per i premi dovuti all'Inail

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03/01/2020

Questi premi sono compresi nell'ampia dizione "contributi previdenziali"


Una lavanderia concede in appalto i lavori di facchinaggio e pulizie; l'impresa appaltatrice non provvede al pagamento dei premi assicurativi Inail. Invocando l'obbligo solidale per il versamento di questi premi, l'Inail la notifica all'impresa appaltante con una cartella esattoriale di pagamento. La corte di appello di Brescia accoglieva l'opposizione della società appaltante che è stata mandata assolta per la richiesta di pagamento non essendovi alcuna responsabilità solidale dell'appaltante per i premi Inail dovuti dalla società appaltatrice. La corte di appello ha ritenuto che "la solidarietà prevista dall'articolo 29 II comma del d.lgs n. 276 del 2003 si riferisca solo ai crediti contributivi e non anche ai premi Inail, in difetto di espressa previsione in tal senso, introdotta solo con la riforma del 2012. "L'Inail ha fatto ricorso in cassazione. La cassazione ha accolto il ricorso facendo rilevare che "La disposizione del 2003 ha quindi piuttosto utilizzato il termine «contributi previdenziali» in modo atecnico, con formula ampia idonea a ricomprendere anche i premi Inail, non essendo spiegabile la lacuna di garanzia per il versamento dei premi che altrimenti si determinerebbe sino al 2012. "La causa è stato così rimessa nuovamente alla corte di appello perché provveda ad emettere una nuova pronuncia uniformandosi al seguente principio di diritto "anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, la responsabilità solidale del committente prevista dall'art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003 aveva ad oggetto anche i premi Inail dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto» . Sentenza della cassazione numero 25.679 pubblicata l'11 ottobre 2019.

Il contratto di appalto.

L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)

Sicurezza sul lavoro.

Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)

L'obbligo solidale

L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).

Somministrazione illecita di manodopera

Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed  effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).