A- A A+

Il diritto al risarcimento dei danni per il carcinoma contratto sul lavoro si prescrive in 10 anni

La prescrizione incomincia a decorrere dal momento in cui si ha conoscenza della malattia

Gli eredi di Maurizio Franceschi, hanno proposto opposizione allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria della Lucchini S.p.a., chiedendo l'ammissione al passivo, in via privilegiata di un credito di Euro 580.000,00, a titolo di risarcimento dei danni cagionati al loro congiunto da un carcinoma polmonare, che ne aveva determinato il decesso, contratto in conseguenza dell'esposizione all'amianto avvenuta nel corso dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze della predetta società.

Si è costituito la società datrice di lavoro, ed ha eccepito la prescrizione del credito, chiedendo di esser autorizzata a chiamare in causa la Fintecna S.p.a., in qualità di acquirente dello stabilimento di Piombino, tenuta a garantire essa venditrice in base alle clausole concordate al momento dell'acquisto.

Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita anche la Fintecna, che ha eccepito anch’essa la prescrizione del credito e l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti.

Con decreto del 30 ottobre 2014, il Tribunale di Livorno ha rigettato la domanda di ammissione al passivo dei congiunti del lavoratore.

Il tribunale di Livorno ha rilevato che “ in caso di malattia contratta dal dipendente nell'espletamento della propria attività lavorativa e causata dal comportamento colposo del datore di lavoro, il diritto al risarcimento del danno può essere fatto valere fin dal momento in cui l'origine professionale della malattia può ritenersi oggettivamente conoscibile dal danneggiato, e quindi dal momento in cui la malattia sia stata diagnosticata con certezza”. Su questo principio il Tribunale “ha dichiarato prescritto il credito azionato, rilevando che il primo atto interruttivo era costituito da una richiesta di risarcimento risalente al 20 febbraio 2012, e quindi ad oltre dieci anni dal momento in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere. Escluso infatti che il lavoratore fosse stato esposto a rischi diversi da quello lavorativo, ha ritenuto infondata anche la tesi secondo cui la malattia era divenuta ragionevolmente percepibile soltanto a seguito di una c.t.u. espletata in un giudizio promosso dalle ricorrenti nei confronti dell'INPS dinanzi al Tribunale di Grosseto, osservando che occorreva tener conto della oggettiva conoscibilità dell'origine professionale della malattia, e richiamando a tal fine una diagnosi di neoplasia polmonare resa il 10 novembre 2000, quando il lavoratore era stato gia sottoposto ad un intervento chirurgico di pneumonectomia sinistra con linfoadenectomia allargata, effettuato il 2 ottobre 2000. Rilevato comunque che tra i mesi di aprile e maggio 2001 il lavoratore aveva presentato all'INAIL domanda di riconoscimento della malattia professionale da esposizione alle polveri di amianto, ha ritenuto che da tale epoca egli fosse ben conscio della tipologia della malattia da cui era affetto e della sua riconducibilità all’esposizione alle polveri di amianto respirate nel corso dell'attività lavorativa svolta presso la Lucchini dal 1974 al 2000. “

Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi del lavoratore. La cassazione ha però respinto il ricorso riaffermando in materia del decorso della rpescrizione il primcipio che si riporta di seguito.

“Nel dichiarare prescritto il diritto azionato, il decreto impugnato si è in- fatti attenuto correttamente al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno cagionato dall'inosservanza da parte del datore di lavoro dei doveri di protezione delle condizioni di lavoro posti a suo carico dall'art. 2087 cod. civ., secondo cui la prescrizione decennale, operante nel caso in cui sia stata esercitata l'azione contrattuale, decorre dal momento in cui il lavoratore ha potuto acquisire la piena consapevolezza non solo della malattia, con un danno alla salute apprezzabile, ma anche dell'origine professionale della stessa, indipendente- mente da valutazioni meramente soggettive a lui ascrivibili (cfr. Cass., Sez. lav., 31/05/2010, n. 13284; 11/09/2007, n. 19022; 29/05/1997, n. 4774). In applicazione di tale principio, il Tribunale ha infatti ritenuto che, non risultando l'esposizione del lavoratore a rischi diversi da quelli ricollegabili alla attività lavorativa, il nesso causale tra quest'ultima e la patologia da lui contratta fosse oggettivamente conoscibile fin da epoca anteriore a quella (30 agosto 2005) del deposito della relazione della c.t.u. espletata nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Grosseto per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 257 del 1992: in proposito, ha indicato una pluralità di elementi in virtù dei quali, sulla base delle conoscenze scientifiche dell'epoca, si sarebbe potuti risalire alla causa professionale della malattia, e precisamente il periodo in cui si era svolto il rapporto di lavoro (1974-2000), l'intervento chirurgico di pneumonectomia e linfoadenectomia subito dal la- voratore (2 ottobre 2000), la diagnosi di neoplasia polmonare successiva- mente formulata nei suoi confronti (10 novembre 2000) e la presentazione della domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali (9 maggio 2001), rilevandone l'anteriorità al decennio che aveva preceduto il primo atto interruttivo della prescrizione, ovverosia la richiesta di risarcimento dei danni inoltrata dalle eredi (20 febbraio 2012), e concludendo pertanto per l'intervenuta estinzione del diritto azionato.”

Cassazione Ordinanza. Sez. 1 Num. 24586 Data pubblicazione: 02/10/2019

 

Leggi anche CAMBIA PER LEGGE LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO DIFFERENZIALE IN MATERIA DI INFORTUNIO SUL LAVORO 

Codice avvocati, dovere di segretezza e riservatezza.

17/11/2015   DAL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.  Art. 7 – Dovere di... [Leggi tutto]

ACCESSO DAL VOSTRO DOMICILIO AI DATI DELLA VOSTRA PRATICA, OVUNQUE VOI SIATE

16/11/2015    Il nostro studio per rendere sempre più efficiente i suoi servizi, ha attivato a favore dei propri assistiti un sistema di accesso ai dati in remoto. Questo accesso consente al cliente, dalla propria sede o abitazione di consultare il fascicolo con i documenti e i dati giudiziari che si riferiscono alla controversia. In questo modo si  consente al cliente... [Leggi tutto]

Video conferenza, strumento di grande utilità per l'attività professionale

16/11/2015 Per una migliore organizzazione, in termini di efficienza e di assoluta tempestività, per le consultazioni con lo studio, che abbiano carattere di urgenza, vi suggeriamo di usare la video conferenza. Realizzare un sistema di video conferenza è estremamente semplice, e a costo zero. Occorre semplicemente un computer, che abbia un video con le casse incorporate, e il... [Leggi tutto]

La retribuzione a certe condizioni si può anche diminuire

16/11/2015 Il principio ferreo  è che la retribuzione pattuita non può essere diminuita, come statuisce l'art. 2103 del codice civile. Il lavoratore ha diritto a mantenere l'integrità del suo trattamento economico. Ma nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e il lavoratore possono modificare la misura del trattamento economico a condizione che questa nuova... [Leggi tutto]

La lettera di assunzione, il documento più importante del rapporto di lavoro

16/11/2015 La lettera di assunzione rappresenta il contratto di lavoro. Nella lettera di assunzione devono essere riportate tutte le condizioni di lavoro: retribuzione, mansioni, patto di prova, applicazione del contratto collettivo, inquadramento, compenso, numero delle mensilità e ogni altro elemento utile ad identificare il trattamento economico e normativo pattuito.Nella lettera di assunzione... [Leggi tutto]