03/09/2019
La società Poste Italiane intima a un lavoratore il licenziamento per giusta causa per essersi il dipendente intrattenuto in due occasioni, assieme ad altri, ben oltre l’orario di pranzo previsto, lasciando al contempo incustodita la posta assegnatagli ed il mezzo in dotazione. Il tutto senza aver completato il suo lavoro per non avere consegnato due plichi.
La controversia è finita in Cassazione dove il lavoratore ha lamentato che la Corte di Appello non aveva considerato che per quel tipo di addebito il contratto collettivo prevedeva semplicemente la sanzione della sospensione dal servizio fino al 10 giorni. Il giudice non poteva applicare una sanzione più grave rispetto a quella conservativa prevista dalle parti sociali nel contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione, però, ha respinto il motivo di impugnazione proposto dal postino perché "solo ove il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento può essere dichiarato illegittimo e, quindi, anche meritevole della tutela reintegratoria prevista dell’art. 18 novellato, comma 4."
Il comportamento addebitato al lavoratore, nel caso specifico, è stato connotato da maggiore gravità rispetto alla norma collettiva richiamata nel ricorso in Cassazione poiché: "è stato posto in essere assieme ad altri dipendenti ed è stato notato dalla collettività al punto che risulta anche presentato un esposto contro il malfunzionamento del servizio dagli abitanti della zona interessata da cui poi erano scaturite le indagini; nel corso del tempo speso a pranzo oltre la pausa concessa il dipendente avrebbe ben potuto completare le ricerche utili a consegnare i plichi rimasti inevasi; il lavoratore, solito a intrattenersi presso il ristorante, aveva lasciato in quelle occasioni del tutto incustodito il mezzo aziendale".
La Corte di Appello, per la Cassazione, ha operato metodologicamente in modo corretto e conforme agli orientamenti giurisprudenziali.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 21628/2019; depositata il 22 agosto