23/07/2019
Un dirigente chiede e ottiene dall'azienda il congedo straordinario per assistere il padre disabile. Durante questo congedo che ha una lunga durata, il dirigente è risultato che, "si è allontanato dalla sua abitazione e dal padre disabile che avrebbe dovutoassistere: ininterrottamente dal 31 maggio 2015 al 12 giugno 2015, quando egli si è recato in bicicletta in Puglia, a molte centinaia di chilometri di distanza dalla sua abitazione in provincia di Bergamo, nonché nel corso di una nutrita serie di altre giornate concentrate in un breve periodo di osservazione nella stessa estate (20 giugno, 27 giugno, 3 luglio, 8 luglio, 13 luglio, 19 luglio, 25 luglio, 30 luglio, 3 agosto)". Il datore di lavoro gli ha intimato il licenziamento per giusta causa. La corte di appello, invece, ha ritenuto sussistente solo il giustificato motivo soggettivo e ha riconosciuto alla dirigente il diritto di percepire l'indennità sostitutiva del preavviso e non l'indennità supplementare risarcitoria prevista per il licenziamento illegittimo.
La Corte di Cassazione ha ribaltato il ragionamento giuridico seguito dalla corte di appello; nell'occasione, per la cassazione, il dirigente è venuto meno ai suoi doveri connessi all'ottenuto congedo perché l'assistenza al disabile che legittima la concessione del beneficio non può intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, ma è comunque indispensabile che "risultino complessivamente salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione deldisabile". Durante il congedo il lavoratore che ne beneficia non può sicuramente allontanarsi dall'assistito per lungo tempo e per godere di un periodo di ferie. La sentenza della corte di appello, per la cassazione, è errata avendo accolto un'interpretazione della norma che non corrisponde alla sua vera e autentica portata.
Cassazione Civile Sent. Sez. L Num. 19580 Anno 2019 Data pubblicazione: 19/07/2019.