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Lavorare senza subire violenza: deve essere un diritto umano universale

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20/05/2019

 

La realtà è innegabile: la violenza e le molestie sui luoghi di lavoro sono una piaga in tutti i paesi e in tutti i settori di attività. In Europa, circa una donna su due ha subito una qualche forma di molestia sessuale sul suo luogo di lavoro. Un fardello che è appesantito dalle violenze coniugali che si ripercuotono anche sul luogo di lavoro. In questo momento più di un paese su tre non è dotato di alcuna legge per interdire le molestie sessuali sul luogo di lavoro; ciò crea un vuoto giuridico per milioni di lavoratrici e lavoratori.  Lavorare senza il rischio di subire violenza non dovrebbe essere solo una questione di fortuna, per volontà dell’impresa o del paese, dove si lavora ma un diritto umano universalmente riconosciuto.

Questo diritto universale sarà discusso dal prossimo 10 giugno 2019 all’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) da governi, rappresentanti delle imprese e dei lavoratori. Si tenta di negoziare la prima convenzione internazionale per porre fine alla violenza e alle molestie sul luogo di lavoro di natura sessista e sessuale. Se ne discute da più di un anno. Si tratta adesso di adottare una convenzione ambiziosa per proteggere realmente l’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici. L’accesso a un lavoro degno per le donne e gli uomini  può essere assicurato solo da un’azione globale contro gli abusi, con la mobilitazione dei protagonisti, e in particolare delle imprese.

Lo studio a Milano

10/01/2016   Lo studio si trova  nel centro storico della città, di fronte alla Rotonda della Besana , adiacente al Palazzo di Giustizia . tel. 025457952. email biagio.cartillone@studiocartillone.it Lo studio é aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì.  L'ubicazione dello studio consente... [Leggi tutto]

Il canone di locazione non è riducibile dai Tribunali su richiesta del conduttore e in conseguenza dell’emergenza Covid

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DIVISIONE DELLA PENSIONE TRA IL CONIUGE E L'EX CONIUGE

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GLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE SONO DIVERSI DA QUELLI A SEGUITO DI DIVORZIO

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“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)