20/05/2019
La realtà è innegabile: la violenza e le molestie sui luoghi di lavoro sono una piaga in tutti i paesi e in tutti i settori di attività. In Europa, circa una donna su due ha subito una qualche forma di molestia sessuale sul suo luogo di lavoro. Un fardello che è appesantito dalle violenze coniugali che si ripercuotono anche sul luogo di lavoro. In questo momento più di un paese su tre non è dotato di alcuna legge per interdire le molestie sessuali sul luogo di lavoro; ciò crea un vuoto giuridico per milioni di lavoratrici e lavoratori. Lavorare senza il rischio di subire violenza non dovrebbe essere solo una questione di fortuna, per volontà dell’impresa o del paese, dove si lavora ma un diritto umano universalmente riconosciuto.
Questo diritto universale sarà discusso dal prossimo 10 giugno 2019 all’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) da governi, rappresentanti delle imprese e dei lavoratori. Si tenta di negoziare la prima convenzione internazionale per porre fine alla violenza e alle molestie sul luogo di lavoro di natura sessista e sessuale. Se ne discute da più di un anno. Si tratta adesso di adottare una convenzione ambiziosa per proteggere realmente l’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici. L’accesso a un lavoro degno per le donne e gli uomini può essere assicurato solo da un’azione globale contro gli abusi, con la mobilitazione dei protagonisti, e in particolare delle imprese.
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)