14/05/2019
Il Ministero del Lavoro dopo aver affermato che le disposizioni contenute nell'articolo 4 dello statuto dei lavoratori "sono volte contemperare le esigenze datoriali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore sul luogo di lavoro, eliminando ogni equivoco, nella risposta all'interpello, ha affermato che la norma non consente la possibilità da parte delle aziende di installare e utilizzare gli impianti di controllo in assenza dell'accordo sindacale o dell'atto amministrativo autorizzativo da parte dell'ispettorato del lavoro. La procedura dell'articolo 4 dello statuto dei lavoratori è assolutamente inderogabile. Nella materia non vale il principio del silenzio-assenso da parte della pubblica amministrazione perché occorre sempre l'emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa domanda.
Interpello del ministero del lavoro in materia di controlli a distanza n. 3/2019
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)