01/05/2018
Un lavoratore è stato licenziato per superamento del periodo di comporto. Contrariamente al tribunale, la corte di appello di Messina nel riformare una sentenza del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha ritenuto che il periodo di riferimento entro cui calcolare - ai sensi dell'art. 93 del c.c.n.l. settore Terziario - il numero complessivo delle assenze per malattia ("un anno solare") decorreva dall'inizio dell'evento di riferimento ovvero, a ritroso, dalla data del recesso, e non dal primo giorno di ogni anno".
La corte di cassazione ha confermato questa decisione perché "appare del tutto conforme ai principi di logica, di ragionevolezza nonché di parità di trattamento tra lavoratori assenti per malattia per periodi rientranti o meno nell'anno di calendario, ritenere che la base annua cui va rapportato il comporto si identifica nell'anno solare, cioè nell'intervallo di 365 giorni decorrente dal primo episodio morboso, dall'inizio della malattia (se continuativa) ovvero, a ritroso, dalla data del licenziamento come già statuito da questa Corte proprio con riferimento alla contrattazione collettiva applicata nel caso di specie (contratto collettivo settore commercio), una diversa interpretazione del significato di anno, come anno di calendario, condurrebbe, infatti, all'assurdo di riconoscere un periodo di comporto di durata diversa a fronte di assenze per malattie di identica natura e durata - parimenti disciplinate dalla contrattazione collettiva - per la circostanza, del tutto casuale ed estrinseca, della loro datazione (cfr. Cass. nn. 26005/2015, 6599/1992; medesimo approdo esegetico è stato scelto per dizione analoga contenuta nel D.L.C.P.S. n. 1304 del 1947 da Cass. n. 13396/2002; diversamente, Cass. n. 13374/2003 ha fatto riferimento all'arco temporale 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno, a fronte - peraltro - della specificazione in tal senso contenuta nel c.c.n.l. settore socio assistenziale). La Corte distrettuale si è conformato al principio di diritto innanzi esposto ritenendo, correttamente, che in presenza di un unico elemento morboso protrattosi a cavallo di due successivi anni di calendario, il periodo di conservazione (pari a 180 giorni) del posto di lavoro va computato a decorrere dal primo episodio morboso, ossia dall'inizio della malattia."
Sent. Sez. lavoro Num. 17006 Anno 2017.
Nella foto: opera di František Kupka (1871 – 1957) pittore ceco, uno dei maggiori esponenti della pittura astratta e dell'orfismo.
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)