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Per evitare il licenziamento del disabile, l’impresa ha l’obbligo di mutare anche la sua organizzazione del lavoro

Lo dice il tribunale di Alessandria

Un lavoratore con mansioni di autista è stato sottoposto a visita medica periodica ed è stato valutato temporaneamente non idoneo a detta mansione per 2 mesi;  l’INPS ne certificava la condizione di handicap grave ai sensi di legge, con grado di invalidità superiore ai 2/3. Successivamente è stato dichiarato parzialmente idoneo con il divieto di pernottamenti in cabina e il divieto a esposizione a sostanze cancerogene. L’azienda ha dispostoil trasferimento del lavoratore in altra sede, sempre con mansioni di autista per consentirgli il mantenimento del posto di lavoro. Il lavoratore ha contestato il trasferimento e ha messo a disposizione dell’azienda le sue energie lavorative per continuare apprestare la sua opera nella sede originaria. Nelle more della controversia, il lavoratore è deceduto per causa non imputabile al datore di lavoro.

Il tribunale di Alessandria,  intervenendo nella controversia sul trasferimento dipsosto dall'azienda ma rifiutato dal lavoratore, ha affermato che “ E' evidente come, in casi di questo tipo, in osservanza del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 cc e per il rispetto della normativa speciale di tutela, si richieda alla società datrice di lavoro un supplemento di prova – qui non emerso – circa l’impossibilità di organizzare il proprio lavoro in modo compatibile alla salute del dipendente, anche in ordine all’osservanza delle prescrizioni; che, anche quanto al profilo sub (ii) (evitare pernottamenti in cabina), la datrice di lavoro non ha provato di aver dovuto necessariamente seguire sempre e solo tratte richiedenti il pernottamento.” Il tribunale di Alessandria  ha dichiarato così  l’illegittimità del trasferimento della sede di lavoro del lavoratore disabile e ha condannato la società a corrispondere agli eredi del lavoratore le retribuzioni perdute dal trasferimento illegittimo sino alla data dell’avvenuto decesso. Tribunale Alessandria, 14/12/2016, ud. 14/12/2016,  n. 501.

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

ARTICOLO 2119 codice civile. Recesso per giusta causa. Il datore di lavoro o il lavoratore  possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità sostituiva del preavviso.

ART. 18 dello statuto dei lavoratori. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

ARTICOLO 2118 codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

 

Art. 18 dello statuto dei lavoratori : licenziamento illegittimo ma con il solo diritto ad una indennità risarcitoria, senza reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice, nelle altre  ipotesi (il fatto sussiste ed è stato commesso dal lavoratore) ma in cui accerta che non ricorrono comunque gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.