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Gita in bici e vacanza al mare non tradiscono l’obbligo di assistenza al genitore affetto da handicap: licenziamento illegittimo

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08/01/2018

Lo dice la Corte di Appello di Milano

Un lavoratore con mansioni di dirigente  ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano che ha respinto il suo ricorso volto ad accertare la illegittimità e l’ingiustificatezza del licenziamento con condanna della società al pagamento dell’indennità supplementare e al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso. Il dirigente era adibito a mansioni di direttore, in congedo straordinario per due anni, ai sensi dell’art. 42 del dlgs n. 151/2001. Durante il congedo riceveva lettera di licenziamento,  per giusta causa perché, durante il periodo di congedo straordinario di due anni ex art 42 dlgs 151/2001, invece di assistere il padre, nei giorni 1-20-27 giugno, 3-8-13-19-25-30 luglio 2015, partecipava a delle gite in bici, ed all’inizio del mese di giugno si recava in vacanza in Puglia per dieci giorni consecutivi. La società rilevava l’incompatibilità delle sopra indicate condotte con la ragione del chiesto ed ottenuto congedo straordinario per l’assistenza ad un familiare in condizioni di grave disabilità, e, quindi, con l’unica causa che giustificava la sua assenza del lavoro e la percezione dell’indennità a carico dell’INPS. Il Tribunale, essendo pacifici i fatti relativi alle gite in bici ed alla vacanza in Puglia durante il periodo di congedo straordinario, ravvisava la sussistenza della giusta causa del licenziamento in quanto le frequenti lontananze del dirigente dal padre, oltre che dal luogo di lavoro, erano in contrasto con il soddisfacimento dell’esigenza di assistenza sulla quale si basava il congedo straordinario, essendo del tutto irrilevante che nei periodi di assenza l’assistenza fosse garantita comunque da terzi, atteso che il congedo era concesso al lavoratore proprio per soddisfare personalmente quelle esigenze. Il dirigente ha censurato la motivazione del Tribunale in quanto in contrasto con la ratio dell’istituto del congedo straordinario che, nel consentire al dipendente di assentarsi a lungo termine per provvedere alle necessità assistenziali del familiare invalido, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non richiede che il dipendente che ne usufruisce assista sempre, continuativamente e personalmente il familiare tutti i giorni del congedo ma impone solo che sia garantita un’assistenza al familiare invalido e quindi anche a mezzo di terzi.

La corte di appello di Milano ha riformato la sentenza del tribunale con la motivazione che si riporta di seguito. "Come evidenziato dall’appellante, ai fini della concessione del congedo straordinario in esame non è richiesta un’assistenza personale, continuativa ed ininterrotta per tutta la giornata e per tutti i giorni del congedo in favore del familiare disabile. Ciò lo si ricava anche dalle istruzioni INPS allegate dall’appellante che, quanto al requisito della convivenza, ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile ma non anche nello stesso appartamento (cfr. doc. 5 appellante). Del resto è impensabile che per tutti i due anni del congedo il familiare non possa assentarsi per una o più giornate anche solo per ritemprarsi dalla fatica fisica e psichica derivante dall’assistenza ad una persona con gravi handicap. Lo stesso INPS, con la circolare n. 112 del 3.8.2007, ha precisato che “per assistenza continuativa ed esclusiva al disabile, inoltre, non deve intendersi necessariamente la cura giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del portatore di handicap”. In sostanza si riconosce al richiedente il congedo la possibilità di assistere il familiare senza che ciò debba comportare l’annullamento della vita personale dello stesso. In tale ottica, quindi, la partecipazione di un solo giorno alle gite in bicicletta, come contestato, non comporta il tradimento del fine sotteso al congedo. Parimenti non si ravvisa la violazione della ratio dell’istituto del congedo straordinario nell’assenza di dieci giorni consecutivi dell’appellante, tra l’altro in piena estate, in quanto la stessa rapportata ai due anni del congedo non appare sproporzionata e di rilevanza tale da violare lo scopo dell’istituto. Manca quindi la giusta causa del licenziamento."  Sentenza corte di appello di Milano numero 1700/2017 presidente e  giudice relatore Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo.

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

ARTICOLO 2119 codice civile. Recesso per giusta causa. Il datore di lavoro o il lavoratore  possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità sostituiva del preavviso.

ART. 18 dello statuto dei lavoratori. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

ARTICOLO 2118 codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

 

Art. 18 dello statuto dei lavoratori : licenziamento illegittimo ma con il solo diritto ad una indennità risarcitoria, senza reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice, nelle altre  ipotesi (il fatto sussiste ed è stato commesso dal lavoratore) ma in cui accerta che non ricorrono comunque gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.