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Il tribunale di Milano riconosce il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ai licenziati per cessazione dell'appalto

Lo dice il giudice Ravazzoni del tribunale di Milano

Un lavoratore prestava la sua attività con mansioni di pulitore nell'ambito di un appalto di servizi di pulizia assunto, di volta in volta, dalle  società appaltatrici che si sono avvicendate negli appalti dell'unico committente.

Cessato  l'appalto, la cooperativa datrice di lavoro ha licenziato il lavoratore senza corrispondergli l'indennità sostitutiva del preavviso poiché, a suo dire,  il lavoratore era assistito da una clausola di garanzia di tutela del posto di lavoro che gli ha consentito di proseguire, senza soluzione di continuità, la sua attività lavorativa alle dipendenze della nuova cooperativa che ha sostituito la precedente nella conduzione dei lavori.

Il tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Ravazzoni, ha riconosciuto il diritto del lavoratore ad avere la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. L'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso è dovuto in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso lavorato. Il principio vale anche nel caso in cui vi sia un passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante l'appalto di servizi alle dipendenze della nuova impresa subentrante. Il tribunale di Milano in questa sua decisione ha richiamato l'orientamento della suprema Corte di Cassazione che ha affermato che sussiste "l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa… L'indennità spetta al lavoratore licenziato anche in caso di passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa l'appalto a quella che subentra nello stesso appalto, mancando nella norma una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità. Si tratta di un principio generale fissato dall'articolo 2118 del codice civile. La sentenza del tribunale di Milano è la numero 1204/2017 pubblicata il 26 aprile 2017. Le sentenze della corte suprema di cassazione sono: 21 gennaio 2014 n. 1148, 7 ottobre 2014 n. 21092, 21 gennaio 2014 n 1148.

Il contratto di appalto.

L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)

Sicurezza sul lavoro.

Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)

L'obbligo solidale

L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).

Somministrazione illecita di manodopera

Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed  effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).