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Cambia l'appalto, obbligo di assunzione dei lavoratori da parte dell'impresa di vigilanza subentrante nell'appalto.

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16/11/2017

Lo dice il giudice Atanasio del tribunale di Milano

Una società concede in appalto ad una cooperative i suoi servizi di vigilanza. Alla scadenza del contratto di appalto decide di affidare il servizio ad una terza società. Nell'appalto sono occupati quattro lavoratori. Due lavoratori sono stati riassunti dalla nuova società, che è subentrato nell'appalto, gli altri due sono rimasti fuori, definitivamente licenziati dall'impresa appaltatrice che ha cessato l'appalto. Uno dei due lavoratori si è rivolto al tribunale di Milano chiedendo la ricostituzione coattiva del suo rapporto di lavoro alle dipendenze della nuova impresa appaltatrice.

A sostegno della sua domanda il lavoratore ha invocato l'articolo 4 del contratto collettivo pulizie-multiservizi e la previsione del contratto collettivo per i dipendenti degli istituti e imprese di vigilanza privata. Entrambi i contratti collettivi prevedono l'obbligo di assunzione, con passaggio diretto e immediato, senza periodo di prova, alle dipendenze della nuova impresa appaltatrice dei lavoratori che prestavano la loro attività lavorativa alle dipendenze dell'impresa che in precedenza era titolare dell'appalto.

Il tribunale di Milano ha accolto la domanda del lavoratore ordinando alla nuova impresa appaltatrice di assumere alle sue dipendenze il lavoratore corrispondendogli la normale retribuzione dalla data in cui ha messo a disposizione le sue energie lavorative per la ripresa del lavoro fino al ripristino effettivo del rapporto di lavoro.

Per il tribunale il rifiuto all'assunzione da parte dell'impresa appaltatrice subentrante è stato arbitrario anche perché le condizioni contrattuali del nuovo appalto erano identiche alle condizioni dell'appalto che è cessato. Entrambi i contratti collettivi, quello dell'impresa appaltatrice cessante e quello dell'impresa appaltatrice subentrante, "prevedono procedure e obblighi assolutamente sovrapponibili".

Il tribunale di Milano sezione lavoro sentenza numero 2650/2017 pubblicata l'11 ottobre 2017

Il contratto di appalto.

L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)

Sicurezza sul lavoro.

Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)

L'obbligo solidale

L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).

Somministrazione illecita di manodopera

Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed  effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).