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Appalto o somministrazione? Appalto sicuramente

Con l'appalto si eseguono i servizi in modo autonomo

La somministrazione
La somministrazione è un contratto con il quale un’impresa, autorizzata a farlo in forza di un’apposita concessione amministrativa, manda un lavoratore a prestare la propria opera presso un’altra impresa che lo controlla e lo dirige. Con la somministrazione:
- L’organizzazione aziendale del lavoro non subisce sostanziali mutamenti, restando l’attività lavorativa all’interno dell’azienda utilizzatrice.
- La gestione del lavoratore somministrato spetta all’appaltante con la necessità di creare strutture e controlli sull’operato del lavoratore. Il lavoratore somministrato è infatti diretto e controllato dall’utilizzatore-appaltante. - Il lavoratore somministrato ha diritto di percepire, in tutto e per tutto, il normale trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori interni dell’impresa utilizzatrice: medesimo contratto nazionale, applicazione dei contratti integrativi aziendali, stessi diritti sindacali e di partecipazione.
- Il ricorso al lavoro somministrato non è liberamente ammesso perché occorre prima dell’inizio del rapporto indicare gli specifici motivi che giustificano la somministrazione.
- L’impresa che richiede l’impiego del lavoratore somministrato deve osservare i limiti di percentuale previsti dai contratti collettivi di lavoro.
- Il costo orario della somministrazione risulta maggiore rispetto a quello dei lavoratori normalmente assunti. Le società di somministrazione devono necessariamente maggiorare questo costo perché devono inserire anche il loro margine di profitto. Pertanto se il lavoro normale costa 15 vi è la certezza che il lavoro somministrato ne costerà 20.
- L’impresa che utilizza il lavoratore somministrato è obbligata in solido con l’impresa somministratrice per la corresponsione del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore somministrato.
L’appalto
L’appalto è il contratto con il quale un’impresa conferisce ad un’altra il compito di eseguire in totale autonomia di mezzi e di organizzazione una certa attività per conseguire un servizio o un prodotto già finito.
Con l’appalto, l’appaltante:
- Realizza l’esternalizzazione del suo servizio e della sua attività, assicurandosi il prodotto finale senza doversi preoccupare di organizzare i lavoratori. Vi è in questo caso un’impresa appaltatrice che esegue in tutto e per tutto la commessa liberando l’appaltante da ogni incombenza.
- Consegue il massimo della flessibilità. In qualsiasi momento infatti può far cessare il contratto di appalto e i lavoratori nulla avranno da rivendicare contro l'appaltante con riferimento alla cessazione del loro rapporto di lavoro.
- Può rinnovare il contratto di appalto prevedendo anche una commessa a fisarmonica che nel tempo si allarga o si stringe secondo le sue specifiche esigenze.
- Realizza un contenimento dei costi perché nell’appalto, una volta stabilito il prezzo, il rischio d’impresa è tutto a carico dell’impresa appaltatrice che può guadagnarci o perderci. Sta alla bravura e alla capacità dell’impresa appaltatrice saper rendere maggiormente produttive le maestranze da essa utilizzate e rendere più conveniente per sé l'appalto.
- Non gestisce il personale della commessa perché questo non dipende dall'impresa appaltante; con queste maestranze l'appaltante non ha alcun rapporto di direzione e di controllo.
Nell’appalto, un’impresa appaltante ha solo delle accortezze da usare: la somministrazione illecita di mano d’opera.
L’impresa appaltante deve evitare in qualsiasi modo comportamenti che possano configurarsi come somministrazione illecita di mano d’opera che si ha quando l’appaltante dà disposizioni e direttive al personale dell’impresa appaltatrice nell’organizzazione dei lavori e nell’esecuzione degli stessi. Se l'impresa appaltante non fornisce disposizioni attraverso la sua struttura gerarchica ed organizzativa, non si inserisce nell’organizzazione del lavoro altrui e si comporta nei confronti delle maestranze utilizzate dall’impresa appaltatrice trattandole come dipendenti di una società terza, come in effetti sono, nessuno potrà mai reclamare un rapporto di lavoro diretto con l’impresa appaltante. L’impresa appaltante deve pertanto evitare una qualsiasi confusione tra la sua organizzazione e quella dell’impresa appaltatrice.
Le accortezze di un’impresa appaltante da adottare nell’appalto genuino
Una volta concluso un contratto di appalto genuino, l’unico problema per l’impresa appaltante è l'obbligo solidale che questa ha nei confronti delle maestranze utilizzate nell’appalto con riferimento alla retribuzione e ai contributi previdenziali. 
La domanda che si pone è: come si può garantire l’appaltante dalla responsabilità solidale che ha con l’appaltatore per le obbligazioni a favore dei lavoratori e degli istituti previdenziali in esecuzione dell’appalto?
La risposta è molto semplice e si realizza adottando le seguenti precauzioni:
- L'appaltante deve esigere l’impegno dell’appaltatore ad applicare alle maestranze utilizzate nell’appalto con rapporto di lavoro subordinato il ccnl merceologico di appartenenza.
- L’appaltatore si deve impegnare a consegnare all’appaltante copia della lettera di assunzione dei lavoratori impiegati nella commessa.
- L’appaltatore si deve impegnare a inviare mensilmente all'appaltante le buste paga del personale utilizzato nell’appalto, insieme alla prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione mensile.
- L’appaltatore si deve impegnare ad inviare ogni documentazione idonea a provare il versamento dei contributi previdenziali in relazione al personale utilizzato nella commessa.
- L’appaltante deve pretendere dall’appaltatore la consegna periodica, anche a cadenza annuale, di un verbale di conciliazione, che non sia più impugnabile dal lavoratore, nel quale si dichiari che il lavoratore non ha più nulla da pretendere dall’appaltante per aver percepito quanto di suo spettanza. In questo modo si anticipa la decadenza dall’azione di responsabilità solidale.
- Nel contratto di appalto l’appaltante deve fare inserire una clausola che preveda il diritto dell’appaltante di trattenere una o più rate del dovuto fino a concorrenza di quanto spetti alle maestranze.
- L’appaltante può richiedere all’appaltatore, a garanzia dell’adempimento dei suoi obblighi retributivi e contributivi, la prestazione di una fideiussione bancaria o assicurativa o personale.
In questo modo 
L’impresa appaltante, nel momento in cui corrisponderà all’impresa appaltatrice quanto dovuto per la prestazione dei servizi resi a suo favore, potrà avere l’oculata certezza di non trovarsi costretto a corrispondere retribuzioni arretrate o contributi non versati, evitando così di dover pagare una seconda volta i suddetti servizi.
In tale modo si crea un sistema di garanzia dell’appaltante, ponendolo al riparo da sorprese e fornendogli la sicurezza di conseguire il massimo della snellezza organizzativa.

Concludendo e comparando tra loro appalto e somministrazione
- Se l’impresa pensa che con la somministrazione non vi sia contenzioso giudiziario, si sbaglia. Questo rischio esiste in ugual misura, sia per l'appalto che per la somministrazione di lavoro. Si tratta infatti di un rischio d’impresa che non può essere preventivamente soppresso e che pertanto qualsiasi impresa deve sempre e comunque correre.
- L’eventualità che il lavoratore somministrato chieda all’impresa utilizzatrice di essere considerato suo dipendente, se le forme contrattuali non sono state rispettate, è in percentuale pari a quella del lavoratore impiegato nell’appalto illecito.
- Se l’impresa pensa di avere maestranze più qualificate ricorrendo alla somministrazione si sbaglia perché la somministrazione del lavoro rappresenta la precarietà per antonomasia; l'appalto, viceversa, per la continuità del suo rapporto di lavoro con le maestranze, consente rapporti di lavoro stabilizzati e conseguentemente lavoratori più motivati e con maggiore professionalità.
- Se l’impresa pensa di avere un contenimento dei costi con la somministrazione sbaglia profondamente perché questi sono sicuramente e certamente maggiori rispetto a quelli dell'appalto. Vi è infatti il profitto dell’impresa somministratrice quale componente fisiologica.
- Se l’impresa pensa di avere una maggiore flessibilità con la somministrazione si sbaglia perchè l'appalto garantisce quanto meno la stessa flessibilità della somministrazione del lavoro.
- Se l’impresa pensa di dover ricorrere alla somministrazione per avere i servizi all'interno della sua azienda si sbaglia perchè anche con l'appalto interno si può evitare ugualmente l’esternalizzazione dei suddetti servizi.
- Con il contratto di appalto l'impresa appaltante riceve il servizio o il prodotto già realizzato dall’impresa appaltatrice; con la somministrazione, invece, questo servizio o prodotto potrà essere conseguito solo in conseguenza della organizzazione e della direzione dei lavoratori somministrati o forniti.
- L'obbligo solidale per i contributi previdenziali e per il pagamento della retribuzione a carico dell’impresa appaltante è meno invasivo nell’appalto che nella somministrazione: nell'appalto questo obbligo persiste sino a due anni dalla cessazione del contratto di appalto, nella somministrazione, invece, il lavoratore usufruisce di questo obbligo solidale entro i termini previsti dalla prescrizione: cinque oppure dieci anni.
La figura dell’appalto genuino risulta pertanto per il committente più snella e di maggiore efficienza e sicurezza rispetto alla somministrazione di lavoro. L’appalto ha di certo costi inferiori rispetto ad una qualsiasi somministrazione di lavoro.

Milano 10/01/2012

Il contratto di appalto.

L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)

Sicurezza sul lavoro.

Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)

L'obbligo solidale

L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).

Somministrazione illecita di manodopera

Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed  effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).