25/04/2017
La legge Fornero, n. 92/2012, entrata in vigore il 18 luglio 2012, ha modificato le conseguenze del licenziamento invalido intimato a conclusione della procedura del licenziamento collettivo.
Le novità sono contenute nella nuova formulazione deell'art. 5 comma 3 della legge n. 223 del 1991.
Questo comma adesso prevede che
-"Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni".
In questo caso il regime sanzionatorio è il seguente:
-Reintegrazione nel posto di lavoro,
-risarcimento non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto
-versamento dei contributi previdenziali
-diritto di esercitare l’opzione delle 15 mensilità in sostituzione della reintegrazione.
-"In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12 della legge, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18."
Si tratta delle violazion formali.
In questo caso il regime sanzionatorio è il seguente:
-Risarcimento del danno da un minimo di dodici ad un massimo di 24 mensilità, ma senza la reintegrazione nel posto di lavoro e senza la possibilità di esercitare il diritto di opzione non essendovi la reintegrazione nel posto di lavoro.
-"In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18".
In questo caso il regime sanzionatorio è il seguente:
-Reintegrazione nel posto di lavoro
-Pagamento di una indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità
-Possibilità di esercitare il diritto di opzione.
-Ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni .
Queste previsioni sono:
Impugnazione del licenziamento entro 60 giorni dalla comunicazione,
deposito del ricorso avanti il Tribunale entro i successivi 180 giorni dalla impugnazione del licenziamento.
Milano 17 luglio 2014
Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi
Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).
La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.
L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003).