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Per il risarcimento anche il danno morale deve essere oggetto di prova

 

Il fatto

L'ex moglie ha denunciato penalmente il coniuge a non aver adempiuto l'obbligo di mantenimento a favore dei figli corrispondendo l'assegno che il tribunale gli aveva posto a carico. Il giudice di pace ha accolto la domanda di risarcimento ed ha condannato l'ex marito al pagamento di un importo riparatore. Il tribunale, in sede di impugnazione della sentenza, ha rigettato la domanda.

Il diritto

La corte di cassazione chiamata a pronunciarsi sulla vicenda ha  affermato questo importante principio

"Or bene, questa Corte ha più volte affermato che il risarcimento di un danno non patrimoniale derivante da reato non può ritenersi in re ipsa. È, invece, onere di chi ne pretende il risarcimento descrivere e spiegare, nell'atto introduttivo del giudizio, in cosa sia concretamente consistito il pregiudizio di cui domanda ristoro (ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014, Rv. 633405; Sez. L, Sentenza n. 25691 del 01/12/2011, Rv. 619940; e soprattutto Sez. 3, Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011, Rv. 617669). Nel caso di specie, pertanto, corretto è il decisum del giudice d'appello, posto che al cospetto d'una domanda ultragenerica come quella formulata dall'attrice nell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace, altra pronuncia non era possibile che quella di inammissibilità."

Dalla decisione della corte di cassazione desume che il danno morale conseguente ad un reato non può essere considerato come un fatto naturale, in re ipsa, che non ha bisogno di essere dedotto e provato. Questo danno, invece, deve essere oggetto di specifica deduzione e offerta di prova. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12614/15; depositata il 18 giugno)

 Questo orientamento giurisprudenziale è estremamnete rigido e si risolve in un favore nei confronti del dannegiante. La cassazione in altre e precedenti sentenze in materia di danno morale ha affermato che  " costituendo il danno morale un patema d'animo e, quindi, una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti dell'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, non escludendosi, però, che, il più delle volte, esso possa essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità."   Cassazione civile    sez. III  03/04/2008 N. 8546. 

 

 

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