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Gli ex dipendenti in pensione sono lavoratori subordinati

Mansioni, modalità e orari di lavoro erano quelli antecedenti al pensionamento

La corte d'appello di Venezia, in parziale accoglimento dell'appello proposto contro la sentenza del tribunale di Vicenza, ha condannato un’impresa a pagare a favore dell'Inps Euro 109.445 a titolo di contributi non versati ed omesse trattenute pensionistiche, oltre somme aggiuntive ed accessori di legge, ed a pagare all'INAIL Euro ^626 a titolo di premi omessi, oltre accessori di legge, in riferimento alle posizioni dei lavoratori specificamente indicati.

In particolare, si trattava di lavoratori che erano stati in precedenza dipendenti dell'azienda e che, dopo il pensionamento, erano stati incaricati di svolgere la medesima attività che effettuavano in precedenza, lavorando a fianco di altri lavoratori neo assunti per addestrarli. La corte territoriale ha rilevato che la società aveva instaurato con tali lavoratori rapporti formalmente di collaborazione, ma in realtà di natura subordinata, ed ha ritenuto che erano emersi plurimi indici sintomatici della subordinazione, che imponevano di ritenere corretta la qualificazione dei rapporti lavorativi eseguita nei verbali di accertamento degli ispettori degli enti previdenziali.

La Corte di Cassazione intervenendo sull’argomento su ricorso dell’azienda ha affermato che:

“Deve ribadirsi il carattere non decisivo della qualificazione del rapporto espressa dalla volontà delle parti, occorrendo (secondo gli insegnamenti di Sez. L, Sentenza n. 22289 del 21/10/2014; Sez. L, Sentenza n. 19114 del 09/08/2013; Sez. L, Sentenza n. 13858 del 15/06/2009; Sez. L, Sentenza n. 19568 del 26/08/2013), ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro.

… Nella specie, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali criteri al caso oggetto di giudizio, ed ha accertato che gli - ex lavoratori erano inseriti nell'organizzazione di lavoro e svolgevano la stessa attività lavorativa posta in essere in precedenza, addestrando i colleghi meno esperti di nuova assunzione; in particolare, gli “ex dipendenti” non avevano strumenti di lavoro di loro proprietà, non assumevano alcun rischio relativamente all'attività svolta (essendo retribuiti con compenso fisso e senza riferimento ai risultati conseguiti), la società dava loro direttive indicando il personale da istruire ed il lavoro da svolgere, e metteva a disposizione di strumenti lavoro e i locali.

Vi era dunque il pieno inserimento dei lavoratori sia nell'attività di impresa, rapportandosi il loro lavoro a quello delle altre maestranze, sia nell'organizzazione dell'impresa, operando con strumenti, in luoghi e secondo procedure aziendali determinate dal datore di lavoro.

Inoltre, la corte territoriale ha correttamente valorizzato le peculiarità delle mansioni svolte, che consistevano in addestramento realizzato solo lavorando a fianco del personale da formare (personale che peraltro non era costituito da allievi ma da operai già inseriti nei turni di lavoro) e con prestazione del medesimo lavoro già svolto in precedenza in costanza di rapporto di lavoro subordinato.

8. La sentenza impugnata ha altresì correttamente rilevato che, nel descritto contesto, l'elevata esperienza dei lavoratori giustificava limitate direttive nei loro confronti ed era anche alla base di una loro maggior retribuzione rispetto al passato (peraltro realizzata sfruttando le risorse risparmiate dal mancato versamento della contribuzione conseguente alla formalizzazione del rapporto quale autonomo).

Per altro verso, la corte territoriale ha valutato compiutamente le risultanze probatorie, ravvisando in concreto un obbligo dei lavoratori di presenza in servizio, sempre cogente, ancorché rapportato alle mansioni in concreto da svolgere (e dunque all'eventuale affiancamento di più lavoratori con turni diversi, ovvero al controllo della prestazione che il dipendente meno esperto poteva entro certi limiti compiere in parte anche da solo). Ne deriva la correttezza della valutazione operata dalla sentenza impugnata della ininfluenza di tali aspetti - in quanto non decisivi, tanto più nel descritto contesto organizzativo - ai fini della qualificazione del rapporto.”

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 settembre 2014 – 4 marzo 2015, n. 4346