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Anche se in galera il lavoratore non può essere licenziato liberamente

devono sussistere i giustificati motivi

Un’impresa, procedeva alla risoluzione del rapporto di lavoro con un dipendente addetto a mansioni di guardiania. La società giustificava il licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966”, ritenendo che l’assenza determinata dalla situazione di custodia cautelare in cui versava il dipendente, non avente una data certa di cessazione, imponeva l’immediata sostituzione per una turnazione di lavoro a ciclo continuo che non consentiva scoperture.” Con sentenza del 25 luglio 2011 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento con le conseguenze previste dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito richiamandosi al principio giurisprudenziale “secondo il quale la carcerazione preventiva del lavoratore per fatti estranei allo svolgimento del rapporto di lavoro non costituisce inadempimento di obblighi contrattuali ma integra un fatto oggettivo determinante una sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa, in relazione alla quale la persistenza o meno nel datore di lavoro di un interesse apprezzabile a ricevere le ulteriori prestazioni del lavoratore detenuto deve essere valutata alla stregua di criteri oggettivi, riconducibili a quelli fissati nell’ultima parte dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966. Nella specie i giudici di appello hanno ritenuto, sulla base di un giudizio ex ante, che le dimensioni dell’impresa, il tipo di organizzazione tecnico-produttiva in essa attuato, la natura delle mansioni del lavoratore detenuto, nonché il limitato periodo di assenza maturato, non rappresentassero circostanze idonee a definire un giudizio di intollerabilità dell’assenza e pertanto a giustificare l’irrogazione del provvedimento espulsivo”. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 29 ottobre – 19 dicembre 2014, n. 26954.

 

La Foto: opera  di Vincent Van Gogh. Pittore olandese, ( 1853-1890). Post impressionista. Artista maledetto, tormentato da angosce ed ansie esistenziali che lo portano al suicidio. Dipinge per soli 10 anni. Ma il suo stile resta unico ed indimenticabile nella storia dell’arte.

Codice avvocati, dovere di segretezza e riservatezza.

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16/11/2015    Il nostro studio per rendere sempre più efficiente i suoi servizi, ha attivato a favore dei propri assistiti un sistema di accesso ai dati in remoto. Questo accesso consente al cliente, dalla propria sede o abitazione di consultare il fascicolo con i documenti e i dati giudiziari che si riferiscono alla controversia. In questo modo si  consente al cliente... [Leggi tutto]

Video conferenza, strumento di grande utilità per l'attività professionale

16/11/2015 Per una migliore organizzazione, in termini di efficienza e di assoluta tempestività, per le consultazioni con lo studio, che abbiano carattere di urgenza, vi suggeriamo di usare la video conferenza. Realizzare un sistema di video conferenza è estremamente semplice, e a costo zero. Occorre semplicemente un computer, che abbia un video con le casse incorporate, e il... [Leggi tutto]

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