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E’ lecito produrre nella causa i documenti aziendali anche se riservati

La Corte d'appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a R.D.M. per avere, nel corso del giudizio da lei instaurato per il conseguimento d'un superiore inquadramento contrattuale, prodotto in fotocopia documenti aziendali ritenuti riservati.

La Corte di Cassazione confermando la sentenza dei giudici di merito ha affermato il seguente principio:

“Questa S.C. ha avuto modo di statuire ripetutamente (cfr. Cass. 14.3.13 n. 6501; Cass. 8.2.11 n. 3038; Cass. 7.7.04 n. 12528; Cass. 4.5.02 n. 6420) che il lavoratore che produca in una controversia di lavoro copia di atti aziendali riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa non viene meno ai doveri di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.; infatti, da un lato la corretta applicazione della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale, dall'altro, in ogni caso, al diritto di difesa deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di riservatezza dell'azienda.¨In proposito si tenga presente, ad esempio, che il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte in un procedimento penale: basti pensare al diritto alle investigazioni difensive ex artt. 391 bis e ss. c.p.p., alcune delle quali possono esercitarsi anche prima dell'eventuale instaurazione d'un procedimento penale (cfr. art. 391 nonies c.p.p.), oppure ai poteri processuali della persona offesa, che - ancor prima di costituirsi, se del caso, parte civile - ha il diritto, nei termini di cui agli artt. 408 e ss. c.p.p., di essere informata dell'eventuale richiesta di archiviazione, di proporvi opposizione e, se del caso, di ricorrere per cassazione contro il provvedimento di archiviazione che sia stato emesso de plano, senza previa fissazione dell'udienza camerale. A maggior ragione ciò deve valere riguardo a documenti prodotti nel corso d'un giudizio civile, avendo l'attore il diritto di suffragare le proprie affermazioni mediante prova testimoniale e/o produzione di documenti. A tal fine può rivelarsene insufficiente la mera indicazione all’A.G. affinché ne disponga l'esibizione, vuoi perché nel frattempo essi potrebbero essere distrutti od occultati, vuoi per i noti limiti giurisprudenziali all'ordine di esibizione di documenti, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. (cfr., ex aliis, Cass. n. 13533/11). Né si dica che i documenti de quibus si sono poi rivelati ininfluenti ai fini dell'accoglimento della domanda di superiore inquadramento contrattuale dell'odierna controricorrente, fondato sulle mere risultanze testimoniali: le modalità dell'esercizio del diritto di difesa vanno valutate ex ante e in astratto - ossia prima della decisione giurisdizionale, avuto riguardo soltanto alla loro connessione con il thema probandum - e non ex post e in concreto alla luce dell'esito della controversia e delle motivazioni espresse dal giudice, non prevedibili dalla parte nel momento in cui imposta e documenta le proprie argomentazioni difensive. Dunque, correttamente i giudici di merito hanno escluso che tale addebito potesse integrare il concetto di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, rispondendo la condotta in discorso alle necessità conseguenti al legittimo esercizio d'un diritto e, quindi, essendo coperta dalla scriminante prevista dall'art. 51 c.p., di portata generale nell'ordinamento e non già limitata al mero ambito penalistico (e su ciò dottrina e giurisprudenza sono, com'è noto, da sempre concordi).La valenza generale, nell'ordinamento giuridico, della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa assorbe ogni altra considerazione sulla natura riservata o meno dei documenti e, quindi, sulla rilevanza del precedente costituito da Cass. n. 12837/05 (concernente la mera secretazione di documenti aziendali), oltre che sull'esistenza o meno di inadempimenti forieri di obbligazioni risarcitorie ex art. 1218 c.c. secondo quanto invocato dalla società ricorrente.” Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 28 ottobre – 4 dicembre 2014, n. 25682