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Un muratore cade dall'impalcatura ma niente risarcimento

La colpa è stata esclusivamente sua

Il fatto.

Un muratore, che si occupava dei lavori di carpenteria per l'intonacatura di uno stabile, nella pausa pranzo, scendeva dall'impalcatura e mettendo  i piedi in fallo precipitava nel vuoto, finendo prima  su di un tetto in eternit e poi sul lastrico stradale.

Invocando quest'infortunio sul lavoro, il muratore chiedeva all'Inail la corresponsione dell'indennizzo per i postumi di invalidità temporanea e per i postumi di invalidità permanente.

 Il tribunale, però, respingeva la sua domanda risarcitoria perché il muratore “per accedere al piano inferiore, dove era sceso per consumare il pasto, pur in presenza di un accesso sicuro costituito dalla botola che collegava il piano dei ponteggio con quello inferiore, preferì scendere dal ponteggio, tenendosi ai tubi che lo componevano, solo perché la botola era distante circa 8 metri.”

Per il tribunale l'evento è stato causato da una scelta arbitraria del lavoratore che aveva creato volutamente una situazione di pericolo interrompendo il nesso causale con la sua attività lavorativa.

La corte di appello confermava la sentenza del tribunale.

Il muratore, non soddisfatto dalle due decisioni, ha proposto ricorso in cassazione. La corte suprema, però, ha confermato le due precedenti decisioni dei giudici di merito, riaffermando l'inesistenza del diritto a percepire l’indennità perché il muratore nell'occasione aveva posto in essere una “ingiustificata e pericolosa condotta… configurando un rischio elettivo non indennizzabile”.

La Corte di Cassazione, a sostegno di questa sua decisione, ha richiamato la costante giurisprudenza della corte stessa tra le quali la sentenza numero 19.494/2009 e la  sentenza numero 3686/2009.

La sentenza della Corte di Cassazione sezione lavoro è datata 9 luglio 2014 n. 15.705,

 

Tutela delle condizioni di lavoro le norme del nsoro codice civile:

 -Art. 2087 codice civile. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

-Art. 2060 codice civile. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

Infortunio sul lavoro.

E’ infortunio sul lavoro qualsiasi lesione che un lavoratore subisca in occasione dell'espletamento della sua attività lavorativa, dovuta ad una causa violenta da cui sia derivata una inabilità totale o parziale al lavoro. L'infortunio può procurare una invalidità temporanea al lavoro oppure una invalidità permanente, totale o parziale.

Infortunio in itinere

La legge tutela anche l'infortunio che il lavoratore subisce durante il normale percorso di andata e ritorno dal suo luogo di abitazione a quello di lavoro oppure nel percorso di collegamento tra 2 diverse sedi di lavoro. Nel caso in cui manchi la mensa aziendale, la copertura assicurativa si estende anche agli infortuni avvenuti nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti.

Malattia professionale

La malattia professionale è la malattia che si contrae a causa di condizioni di lavoro, di materiali utilizzati o comunque di  fattori nocivi presenti nel luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa. La malattia professionale può comportare una incapacità temporanea al lavoro o anche la morte del lavoratore. L'istituto previdenziale indennizza la malattia professionale a condizione che essa sia stata contratta effettivamente nell'esercizio della prestazione lavorativa. La sua causa non è violenta come nell'infortunio sul lavoro ma si presenta come progressivamente lesiva sul fisico del lavoratore.

Trattamento previdenziale nei casi dubbi.

Quando vi è incertezza sulla natura dell'evento, se infortunio sul lavoro o malattia professionale coperti dall’Inail  oppure malattia semplice coperta dall'Inps, in via provvisoria provvede alla liquidazione del trattamento dovuta al lavoratore il primo ente che ha ricevuto la denuncia. Risolta la questione relativa alla natura dell'evento morboso, l'istituto competente regolerà in modo definitivo il trattamento dovuto all'assicurato.