09/06/2014
Il Tribunale e la Corte di Appello di Lecce, accogliendo le domande di risarcimento del danno proposte da un lavoratore che aveva subito un infortunio sul lavoro, ha condannato il datore di lavoro in solido con il titolare dell'impresa appaltatrice dei lavori, del direttore dei lavori nonché il titolare di un'altra impresa parimenti operante nel cantiere.La corte di cassazione decidendo sulla impugnazione della sentenza proposta dal datore di lavoro, ha confermato le due sentenze dei giudici di merito riaffermando il seguente principio giuridico:"Nei casi di controversie per infortunio sul lavoro allorquando un danno di cui si chiede il ristoro è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 1294 codice civile fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il per il quale ognuno di essi è chiamato a rispondere. Ed infatti sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso é ricollegabile eziologicamente a più persone è sufficiente ai fini della suddetta solidarietà, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, stante i principi che regolano il nesso di causalità e del concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire". Corte di Cassazione sentenza numero 8372 del 4 febbraio 2014.
Nella foto: Two Peasants Digging After Millet, Vincent van Gogh (1889)