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L’impresa tenta di raggirare il dipendente ma non ci riesce

      Un’azienda decide di far sottoscrivere a un dipendente un atto di rinuncia ad ottenere il pagamento delle ore di lavoro straordinario che pacificamente ha svolto. Il consulente del lavoro spiega all'azienda che, per rinunciare validamente a un diritto il lavoratore e l'impresa devono sottoscrivere un verbale di conciliazione avanti il sindacato e  indica all'impresa  la persona di un sindacalista che si presterebbe a questa operazione.

       Il lavoratore, senza essere iscritto al sindacato, senza aver mai conosciuto il sindacalista e senza che nessuno gli abbia veramente spiegato  la natura del suo diritto e il significato della sottoscrizione del verbale di conciliazione, impaurito di   perdere il posto di lavoro, se non appone quella firma che il datore di lavoro gli ha chiesto con tanta insistenza, si induce a firmare l'accordo.

      Negli anni successivi il lavoratore incontra un avvocato che gli spiega che quella rinuncia da lui sottoscritta tanto tempo prima non vale nulla e che quelle ore di lavoro straordinario possono essere ancora chieste al datore di lavoro  in pagamento.

     Il lavoratore si rivolge così al tribunale che dichiara privo di efficacia  il verbale di conciliazione sottoscritto avanti il sindacalista perché il sindacalista era l'uomo di fiducia del consulente del lavoro e del datore di lavoro e non la persona di fiducia del lavoratore, che in quell'occasione doveva essere protetto e garantito e che protetto in realtà non è stato.

      Il datore di lavoro davanti al giudice ha invocato inutilmente quell'accordo per il quale aveva corrisposto anche un compenso al sindacalista.

      La cassazione ha confermato la sentenza dei giudici di merito.

      Il datore di lavoro ha cercato di truffare il suo dipendente ma è rimasto, come si suole dire, con il cerino in mano.

Codice avvocati, dovere di segretezza e riservatezza.

17/11/2015   DAL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.  Art. 7 – Dovere di... [Leggi tutto]

ACCESSO DAL VOSTRO DOMICILIO AI DATI DELLA VOSTRA PRATICA, OVUNQUE VOI SIATE

16/11/2015    Il nostro studio per rendere sempre più efficiente i suoi servizi, ha attivato a favore dei propri assistiti un sistema di accesso ai dati in remoto. Questo accesso consente al cliente, dalla propria sede o abitazione di consultare il fascicolo con i documenti e i dati giudiziari che si riferiscono alla controversia. In questo modo si  consente al cliente... [Leggi tutto]

Video conferenza, strumento di grande utilità per l'attività professionale

16/11/2015 Per una migliore organizzazione, in termini di efficienza e di assoluta tempestività, per le consultazioni con lo studio, che abbiano carattere di urgenza, vi suggeriamo di usare la video conferenza. Realizzare un sistema di video conferenza è estremamente semplice, e a costo zero. Occorre semplicemente un computer, che abbia un video con le casse incorporate, e il... [Leggi tutto]

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