22/01/2014
Il licenziamento disciplinare deve essere adottato osservando La procedura di contestazione di addebito di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
Il nuovo articolo 18 dello statuto dei lavoratori, così come modificato dalla legge Fornero, prevede Quattro differenti tutele che mutuando una espressione di Leonardo Sciascia ne “ Il giorno della civetta”, possiamo così definire: tutela da “uomo”, tutela da “mezzo uomo”, tutela da “ominicchio” e tutela da “ruffiano o quaquaraquà”. La tutela da “uomo” comporta la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni in misura non inferiore a 5 mensilità, con il versamento dei contributi previdenziali. Questa tutela è prevista per i licenziamenti discriminatori e per i licenziamenti nulli per inosservanza di disposizioni di legge.
La tutela da “mezzo uomo” prevede la reintegrazione nel posto di lavoro con un risarcimento non superiore a 12 mesi di retribuzione e il riconoscimento dei contributi previdenziali (questa tutela si ha quando il fatto addebitato al lavoratore non sussiste, oppure il lavoratore non l'ha commesso, oppure la sanzione del licenziamento è sproporzionata con riferimento alle previsioni del contratto collettivo o con riferimento alle previsioni del codice disciplinare aziendale).
La tutela da “ominicchio” prevede il risarcimento del danno da 12 a 24 mensilità di retribuzione, senza reintegrazione nel posto di lavoro, e senza versamento dei contributi previdenziali (ad esempio licenziamento sproporzionato ma con riferimento ad un criterio giuridico diverso rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo o dal codice disciplinare aziendale).
La tutela da semplice “ruffiano o quaquaraquà” prevede il solo risarcimento da 6 a 12 mesi di retribuzione per i vizi di forma e di procedura. Questa forma di tutela si applica esplicitamente a 2 fattispecie espressamente indicate dal legislatore: il licenziamento intimato senza l’indicazione di una specifica motivazione, il licenziamento per motivi economici intimato senza il preventivo espletamento della procedura avanti la direzione provinciale del lavoro. Si tratta di licenziamenti semplicemente inefficaci. Da ciò la tutela annacquata o da “quaquaraquà”. Questo risarcimento opera nell'ultimo gradino delle sanzioni possibili e si applica solo nel caso in cui il licenziamento abbia superato il vaglio nel merito ritenendolo valido.
La mancanza di motivazione specifica della lettera di licenziamento comporta l'obbligo di corrispondere da 6 a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto per ultimo percepita, sempre che il datore di lavoro sia riuscito a superare tutte le altre eccezioni preliminari, sia di forma che di merito, provando di aver osservato le disposizioni dell'art. 7 dello statuto, che i fatti sono veri, il lavoratore li ha commessi, il contratto collettivo e il codice disciplinare aziendale non prevedano per quel tipo di infrazione l'applicazione della sola sanzione conservativa del posto di lavoro (ammonizione, multa, sospesione).
La legge Fornero ha innovato gli effetti del licenziamento disciplinare intimate al lavoratore a conclusione della procedura di contestazione di addebito di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori prevedendo che il licenziamento “produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relative indennità sostitutiva”. Gli effetti del licenziamento, pertanto, non si hanno dalla comunicazione del licenziamento stesso, ma dal momento in cui è stata inviata la lettera di contestazione di addebito.
Milano 28/10/2012