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La volontà delle parti non conta nulla

La cessione dell' azienda comporta ope legis la cessione del rapporto di lavoro in capo al cessionario

L'art. 2112 del codice civile, che disciplina la cessione dell'azienda o del ramo di azienda, favorisce l'assoluta libertà contrattuale. Se la cessione dell'azienda o del ramo di essa è effettiva, il lavoratore, sebbene abbia stipulato il suo contratto di lavoro con il cedente e il contratto del lavoro abbia natura strettamente fiduciaria, non ha la possibilità di opporsi al trasferimento del suo rapporto di lavoro in capo al nuovo titolare dell'impresa o del ramo di impresa ceduti. Il rapporto di lavoro imperativamente si trasferisce così in capo al nuovo titolare dell'impresa o del ramo di essa, anche se soggetto sgradito al lavoratore e oggettivamente inaffidabile.

 
Milano 19/08/2010

Principi in caso di trasferimento d'azienda

Si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà.  (Art. 2212 cod.civ.)