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Trasferimento transnazionale dell'impresa e delocalizzazione delle attività

tag  trasferimento  transazionale  impresa 

21/01/2014

Assenza di tutela per i lavoratori

Al fine di ridurre i costi di produzione e del lavoro si assiste frequentemente al fenomeno del trasferimento transnazionale dell'impresa oppure della delocalizzazione della sola manodopera con il conseguente distacco dei lavoratori interessati che così vengono comandati a prestare la loro opera all'estero.
La semplice delocalizzazione con il distacco all'estero dei lavoratori è più onerosa del più tranciante trasferimento transnazionale dell'impresa.
Con il trasferimento transnazionale si chiude in Italia per cessazione dell'attività per aprire la medesima attività in altri paesi dove i costi di lavoro del lavoro sono inferiori.
La norma dell'articolo 2112 del codice civile disciplina solo il trasferimento dell'azienda nell'ambito del territorio nazionale. Questa norma non si applica al trasferimento transnazionale anche se realizzato nell'ambito dei paesi della comunità europea. I lavoratori interessati, pertanto, sono privi di ogni tutela se non quella conseguente ai benefici dell'eventuale licenziamento collettivo.
A livello comunitario vige il principio della libera circolazione delle merci, dei capitali, degli stabilimenti dell'attività economica, con la conseguente libertà dell'impresa di andare a cercare nei paesi europei chi offre costi inferiori. Il tutto ovviamente con tutele lavoristiche per chi presta la sua attività al ribasso.
Il fenomeno è favorito dal principio dell'applicazione del diritto del paese dove si svolge l'attività lavorativa. All’impresa italiana che opera nel territorio della Polonia pertanto si applicano le norme del diritto del lavoro vigenti in Polonia e non quelle del diritto italiano. 
Milano 20/08/2010

Principi in caso di trasferimento d'azienda

Si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà.  (Art. 2212 cod.civ.)