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I crediti del lavoratore nella cessione dell'azienda.

Si trasferiscono al cessionario se il rapporto di lavoro in quel particolare momento è ancora in vita


In caso di cessione dell’azienda o di un suo ramo, il lavoratore è destinatario di una norma che merita essere chiarita: se il suo rapporto di lavoro è ancora in essere al momento del trasferimento dell'azienda o del ramo di essa, egli ha una posizione di tutela totale perché mantiene immutata la sua posizione al riconoscimento dei suoi vari diritti nei confronti dell’acquirente, se invece il suo rapporto di lavoro è cessato in epoca antecedente al trasferimento dell’azienda o del suo ramo egli potrà far valere le sue eventuali ragioni creditorie nei confronti dell'acquirente solo a condizione che questi suoi crediti risultino dai libri contabili dell'azienda ceduta.
Il lavoratore che ha il rapporto di lavoro in essere al momento del trasferimento è tutelato in ogni aspetto mentre il lavoratore che ha cessato in epoca antecedente il suo rapporto del lavoro è fortemente limitato nelle sue rivendicazioni nei confronti dell'acquirente.
La corte di cassazione ha così sintetizzato con linguaggio tecnico la problematica:
"la disciplina posta dal secondo comma l’art. 2112 cc, come novellato dall’art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n.428 (di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 77/187 del 14 febbraio 1977), presuppone, al pari di quella prevista dal primo e dal terzo comma della medesima disposizione, quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili, la vigenza del rapporto di lavoro e, quindi, non è riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al trasferimento d’azienda, così come, peraltro, espressamente prevede l’art. 3, punto 1, della citata direttiva, salva in ogni caso l’applicabilità dell’art. 2560 cc che contempla, in generale, la responsabilità dell’acquirente per i debiti dell’azienda ceduta (tra i quali rientrano anche i crediti dei lavoratori a prescindere, in tal caso, dall’eventuale risoluzione del rapporto prima della cessione), ove risultino dai libri contabili obbligatori (Cass. 12 dicembre 1997 n. 12899). Corte di cassazione Sezione lavoro, sentenza n. 7517/10; depositata il 29 marzo 2010.


Milano 28 giugno 2010

Principi in caso di trasferimento d'azienda

Si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà.  (Art. 2212 cod.civ.)