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Sulla nuova procedura della mediazione


In materia processuale civile sono state varate delle nuove norme che con la procedura di mediazione tendono a deflazionare il contenzioso civile (decreto legislativo n. 28/2010). Senza l'espletamento preventivo di questa procedura non può essere adita l'autorità giudiziaria. Queste nuove norme e questa nuova procedura sono così sintetizzabili nella loro disciplina.
Controversie oggetto di mediazione 
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
Procedura
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. Decorso questo termine infruttuosamente la parte che vi ha interesse può adire l’autorità giudiziaria. 
La domanda di mediazione e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione creato ad hoc. L'istanza deve indicare l'organismo al quale si presenta la domanda, le parti, l'oggetto e le ragioni della sua pretesa.
All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. 
La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.
Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
Il mediatore si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. 
Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. 
Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze negative a carco della parte che non accetta la sua proposta nel successivo contenzioso giudiziario in materia di accollo delle spese processuali.
La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta del mediatore non puo' contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 
Se e' raggiunto l'accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. 
Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
L'accordo conciliativo raggiunto dalle parti, anche a seguito della proposta del mediatore, puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 
Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della sua proposta di mediazione; il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. 
Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Benefici fiscali
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 
Il verbale di accordo e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.
È riconosciuto in caso di successo del tentativo di mediazione un credito di imposta di euro 500 e di euro 250 in caso di insuccesso.
Chi per le sue condizioni economiche disagiate può usufruire del gratuito patrocinio non deve pagare alcuna indennità per l’espletamento della procedura di mediazione. 

Spese per la procedura di mediazione
Con decreto ministeriale, sono determinati: l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti.

Conseguenze e riflessi sul successivo giudizio avanti l’autorità giudiziaria
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile contro la parte che non vi ha partecipato o ha assunto un comportamento non collaborativo. 

Spese processuali nel successivo contenzioso giudiziario
Quando il provvedimento giudiziario che definisce il giudizio (sentenza) corrisponde interamente al contenuto della proposta di conciliazione formulata precedentemente dal mediatore, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile sulle spese di lite e sulla lite temeraria. 
Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
Milano 30 marzo 2010

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