21/01/2014
È ormai invalsa l’abitudine, favorita anche dallo sviluppo tecnologico, di registrare occultamente le conversazioni tra persone. Queste registrazioni occulte sono lecite a condizione che siano eseguite da un soggetto che partecipa alla stessa conversazione. Se la registrazione occulta avviene, invece, a danno di terze persone che agiscano con l'intenzione di escludere gli altri dalla loro conversazione, si tratta di intercettazione vietata dalle legge e come tale severamente punita. La registrazione legittima come sopra individuata, sebbene occulta, costituisce un mezzo di prova utilizzabile sia nel processo penale che in quello civile.
Cassazione penale , sez. VI, 09 febbraio 2005, n. 12189 Cassazione penale , sez. VI, 08 aprile 1999, n. 6037 Cassazione penale , sez. I, 22 aprile 1992.
Milano 20/07/2010