A- A A+

La prova delle dimissioni spetta al datore di lavoro

tag  prove  dimissioni  datore  lavoro 

21/01/2014

Disciplina esistente prima dell'entrata in vigore delle leggi che l'hanno disciplinata


La corte di cassazione ha affermato il principio che "una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, per la ripartizione dell'onere della prova sancita dall'art. 2697 cod. civ. incombe al datore di lavoro dimostrare i fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni a suo carico derivanti dal medesimo rapporto". Nel caso di cessazione del rapporto lavorativo ricade, pertanto, sul datore di lavoro che la eccepisce, la dimostrazione che il rapporto di lavoro si è risolto per dimissioni del lavoratore. In assenza dell'offerta di questa prova il rapporto di lavoro deve essere ritenuto risolto per fatto imputabile al datore di lavoro con ogni conseguente diritto del prestatore d'opera (reintegrazione o ripristino del rapporto di lavoro, risarcimento del danno, corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso ecc.). 

Cass. 27 agosto 2007 n. 18087, 20 maggio 2005 n. 10651. Cassazione - Sezione lavoro - ordinanza 18 maggio - 6 ottobre 2009, n. 21311.

Milano 02 novembre 2009.

Questa giurisprudenza è da ritenersi superata per la modifica legislativa delle modalità di presentazione delle dimissioni: comunicazione con il codice pin all'Inps e possibilità di revoca nei successivi 7 giorni dalla presentazione

Le dimissioni per giusta causa.
Il lavoratore può presentare le dimissioni immediate, per giusta causa, senza concedere al datore di lavoro il preavviso previsto dalla legge e dal contratto collettivo.Le dimissioni per giusta causa si presentano se il datore di lavoro si renda inadempiente ai suoi obblighi contrattuali; l'inadempimento è configurabile, innanzitutto, nella mancata corresponsione della retribuzione o dei vari istituti di natura economica previsti dal contratto di lavoro. Si possono presentare le dimissioni per giusta causa anche in presenza di mobbing o di inosservanza delle misure di sicurezza e antinfortunistiche. L'inadempimento del datore di lavoro deve essere di un certo valore. Il mancato versamento dei contributi previdenziali non è stato ritenuto motivo per la presentazione delle dimissioni per giusta causa perché il datore di lavoro è obbligato a questi pagamenti nei confronti di un soggetto terzo e non direttamente nei confronti del lavoratore anche se ne è il beneficiario. La lettera di dimissione deve indicare in maniera specifica il motivo della presentazione delle dimissioni. Se le dimissioni sono state correttamente presentate, il lavoratore ha diritto ad avere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso; in caso contrario questo diritto spetta al datore di lavoro, che potrà trattenere direttamente a l'importo dalla busta paga.

Dimissioni e maternità

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.