21/01/2014
La corte di cassazione ha affermato il principio che "una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, per la ripartizione dell'onere della prova sancita dall'art. 2697 cod. civ. incombe al datore di lavoro dimostrare i fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni a suo carico derivanti dal medesimo rapporto". Nel caso di cessazione del rapporto lavorativo ricade, pertanto, sul datore di lavoro che la eccepisce, la dimostrazione che il rapporto di lavoro si è risolto per dimissioni del lavoratore. In assenza dell'offerta di questa prova il rapporto di lavoro deve essere ritenuto risolto per fatto imputabile al datore di lavoro con ogni conseguente diritto del prestatore d'opera (reintegrazione o ripristino del rapporto di lavoro, risarcimento del danno, corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso ecc.).
Cass. 27 agosto 2007 n. 18087, 20 maggio 2005 n. 10651. Cassazione - Sezione lavoro - ordinanza 18 maggio - 6 ottobre 2009, n. 21311.
Milano 02 novembre 2009.
Questa giurisprudenza è da ritenersi superata per la modifica legislativa delle modalità di presentazione delle dimissioni: comunicazione con il codice pin all'Inps e possibilità di revoca nei successivi 7 giorni dalla presentazione
Dimissioni e maternità
La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Le dimissioni con data certa
Dimissioni e abuso del foglio firmato in bianco
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.