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Le semplici dimissioni non danno diritto all'indennità di disoccupazione.

lo stato di disoccupazione è volontario


Un lavoratore conveniva in giudizio l'Inps dinanzi al Tribunale assumendo di aver rassegnato le dimissioni per gravi motivi di salute. Trattandosi di disoccupazione involontaria, e per causa indipendente della propria volontà, chiedeva il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione, che erroneamente l'istituto previdenziale gli aveva negata. I giudici di merito, tribunale e corte di appello, hanno accolto la sua domanda ma la Corte di Cassazione ha riformato la sentenza assumendo che : " A sensi dell'art. 34 comma 5 della Legge n. 448.1998, la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni … non dà titolo alla concessione dell'indennità di disoccupazione." L'indennità di disoccupazione è dovuta solo quando essa è involontaria. Questa volontarietà non è riscontrabile nella situazione soggettiva del lavoratore che si dimette per motivi di salute poiché la sua , scelta, ancorché dettata da seri motivi, rimane tuttavia volontaria.
L'indennità di disoccupazione è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore sia stato costretto a presentare le sue dimissioni per giusta causa, cioè per una causa a lui non imputabile ma riferibile al grave i adempimento contrattuale del datore di lavoro. 
Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 12 novembre - 17 dicembre 2008, n. 29481
Milano 02 gennaio 2009

Le dimissioni per giusta causa.
Il lavoratore può presentare le dimissioni immediate, per giusta causa, senza concedere al datore di lavoro il preavviso previsto dalla legge e dal contratto collettivo.Le dimissioni per giusta causa si presentano se il datore di lavoro si renda inadempiente ai suoi obblighi contrattuali; l'inadempimento è configurabile, innanzitutto, nella mancata corresponsione della retribuzione o dei vari istituti di natura economica previsti dal contratto di lavoro. Si possono presentare le dimissioni per giusta causa anche in presenza di mobbing o di inosservanza delle misure di sicurezza e antinfortunistiche. L'inadempimento del datore di lavoro deve essere di un certo valore. Il mancato versamento dei contributi previdenziali non è stato ritenuto motivo per la presentazione delle dimissioni per giusta causa perché il datore di lavoro è obbligato a questi pagamenti nei confronti di un soggetto terzo e non direttamente nei confronti del lavoratore anche se ne è il beneficiario. La lettera di dimissione deve indicare in maniera specifica il motivo della presentazione delle dimissioni. Se le dimissioni sono state correttamente presentate, il lavoratore ha diritto ad avere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso; in caso contrario questo diritto spetta al datore di lavoro, che potrà trattenere direttamente a l'importo dalla busta paga.

Dimissioni e maternità

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.