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Principi del licenziamento per superamento del periodo di comporto.


La corte di cassazione ha così sintetizzato alcuni dei principi che disciplinano il licenziamento del lavoratore per il superamento del periodo di comporto.
“L'art. 2110 del codice civile, al secondo comma, consente all'imprenditore di recedere dal rapporto di lavoro in caso di assenza del lavoratore per malattia che si sia protratta oltre il limite stabilito dalla legge o dal contratto collettivo.
Poiché non si tratta di un licenziamento disciplinare, non è necessaria alcuna contestazione e non sono quindi applicabili le disposizioni di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970.
È sufficiente che sia stato superato il periodo di comporto e che tale circostanza sia invocata dal datore di lavoro a giustificazione del recesso.
Non è richiesto che il datore di lavoro specifichi i giorni di assenza; a meno che il lavoratore non ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966.” 
Cassazione – Sezione lavoro 10 gennaio 2008, n. 278.
Milano 28 marzo 2008.

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ART. 2110 malattia. In caso di malattia, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali dagli usi o secondo equità.

Nei casi di malattia, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto, decorso il periodo stabilito dalla legge dagli usi o secondo equità.


Il periodo di assenza dal lavoro per malattia deve essere computato nell'anzianità di servizio.

Malattia e contratto collettivo. Tutti i contratti collettivi prevedono una disciplina particolareggiata della malattia, che si applica ai lavoratori destinatari di quel contratto collettivo. Per conoscere questa disciplina occorre esaminare lo specifico contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro. I contratti collettivi prevedono il trattamento economico spettante al lavoratore nei giorni di assenza  dal lavoro per malattia. 





Periodo di comporto. Con queste parole si definisce il periodo di tempo durante il quale il lavoratore, assente dal lavoro per malattia, conserva il diritto a non essere licenziato. Superato questo limite temporale, il datore di lavoro ha la facoltà di intimare il licenziamento riconoscendo il preavviso. I contratti collettivi prevedono diverse figure di periodo di comporto. Vi sono contratti collettivi molto garantisti per i lavoratori e altri contratti che, invece, danno una garanzia minima  di durata temporale.