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Malattia e attività extralavorative.

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13/01/2014


Lo stato di effettiva malattia di una lavoratore non è incompatibile con l’esercizio contemporaneo di altre attività lavorative ed extralavorative a condizione che queste attività non siano di pregiudizio alla guarigione e ai tempi della guarigione stessa. Il lavoratore ammalato, pertanto, può dedicarsi alle sue normali attività sportive, hobbistiche e di tempo libero senza considerarsi agli arresti domiciliari. Egli, assolti i suoi obblighi di reperibilità nella fascia oraria, se le sue condizioni di salute glielo consentono, può dedicarsi liberamente ad altre attività. L’unico limite è rappresentato dall’esigenza che la malattia sia effettivamente esistente e che queste attività non debbano essere di pregiudizio ai normali tempi della sua guarigione e alla guarigione stessa.

La Corte di cassazione, applicando questo principio, ha dichiarato l’illegittimità di un licenziamento di un medico che, assente dal lavoro per malattia, si era esibito in una manifestazione canora in uno spettacolo televisivo. Per la corte di cassazione lo stato di malattia era compatibile con l’esercizio dell’attività canora che non aveva pregiudicato la guarigione e la pronta ripresa del lavoro. Per approfondire l’argomento si vedano le seguenti sentenze: Cass. n. 8165/93, 11355/95, 6236/2001, 7198/2001. Per ultimo Cassazione n. 5106/2008. 

Milano 25 marzo 2008.

ART. 2110 malattia. In caso di malattia, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali dagli usi o secondo equità.

Nei casi di malattia, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto, decorso il periodo stabilito dalla legge dagli usi o secondo equità.


Il periodo di assenza dal lavoro per malattia deve essere computato nell'anzianità di servizio.

Malattia e contratto collettivo. Tutti i contratti collettivi prevedono una disciplina particolareggiata della malattia, che si applica ai lavoratori destinatari di quel contratto collettivo. Per conoscere questa disciplina occorre esaminare lo specifico contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro. I contratti collettivi prevedono il trattamento economico spettante al lavoratore nei giorni di assenza  dal lavoro per malattia. 





Periodo di comporto. Con queste parole si definisce il periodo di tempo durante il quale il lavoratore, assente dal lavoro per malattia, conserva il diritto a non essere licenziato. Superato questo limite temporale, il datore di lavoro ha la facoltà di intimare il licenziamento riconoscendo il preavviso. I contratti collettivi prevedono diverse figure di periodo di comporto. Vi sono contratti collettivi molto garantisti per i lavoratori e altri contratti che, invece, danno una garanzia minima  di durata temporale.