09/01/2014
Si può anche contestare la retribuzione dei contratti collettivi o la retribuzione pattuita tra il lavoratore e il datore di lavoro se questa retribuzione viola i canoni imperativi previsti dall’art. 36 della costituzione (il lavoratore ha diritto a una retribuzione che gli assicuri una vita libera e dignitosa).
I minimi retributivi dei contratti collettivi, particolarmente nei grandi centri urbani dove il costo della vita è superiore rispetto al rimanete territorio nazionale, possono essere veramente insufficiente.
Il lavoratore di fronte a questa insufficienza può chiedere al giudice di avere un adeguamento della sua retribuzione ai canoni costituzionali. Egli però deve specificare in fatto la sua situazione personale, patrimoniale e familiare.
È opportuno anche enucleare le eventuali particolari condizioni di floridezza economica dell’azienda e del datore di lavoro. Questa domanda deve essere specificatamente proposta al tribunale perché il giudice d’ufficio e senza domanda dell’interessato non può decidere su niente non potendo emettere alcuna decisione.
Si tratta di una domanda che raramente risulta proposta nei giudizi ma la sua proposizione potrebbe aprire orizzonti giuridici insperati.
Milano 23/11/2007.
Nella foto: opera di Giovanni Fumagalli, La cucitrice, 1956.
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)