08/01/2014
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
Poiché si tratta di una contravvenzione, il datore di lavoro non può invocare a sua discolpa la circostanza di aver ignorato che il lavoratore immigrato non fosse munito del valido permesso di soggiorno. Per configurare il reato basta la semplice negligenza o trascuratezza del datore di lavoro, non è necessario il dolo. Il datore di lavoro deve, pertanto, usare la più opportuna attenzione e chiedere preventivamente l'esibizione del permesso di soggiorno prendendone piena conoscenza.
Milano 29/11/2006
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)