19/01/2025
Il 19 dicembre 2024, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso una sentenza cruciale riguardante la tutela dei diritti dei collaboratori domestici.
La Corte ha stabilito che gli articoli 3, 5 e 6 della Direttiva 2003/88/CE, letti alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ostano a una normativa nazionale che esenta i datori di lavoro domestico dall'obbligo di registrare l'orario di lavoro dei collaboratori domestici.
Questa decisione è nata da una controversia in Spagna, dove una collaboratrice domestica, HJ, ha contestato il suo licenziamento e ha richiesto il pagamento delle ore di lavoro straordinario e dei giorni di ferie non goduti.
La Corte ha sottolineato che l'assenza di un sistema di registrazione dell'orario di lavoro rende eccessivamente difficile per i lavoratori far valere i propri diritti, esponendoli a potenziali abusi.
La sentenza impone agli Stati membri di garantire che i datori di lavoro domestico istituiscano un sistema che consenta di misurare in modo obiettivo e affidabile la durata dell'orario di lavoro giornaliero dei collaboratori domestici, assicurando così una protezione efficace delle loro condizioni di vita e di lavoro.
I principi affermati dalla Corte Europea ben possono essere applicati anche a tutti gli altri settori, indipendentemente dal tipo di attività.
Questa sentenza è un importante richiamo per tutti i datori di lavoro a rispettare i diritti dei lavoratori, assicurando condizioni di lavoro dignitose e conformi alle normative europee.
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)