A- A A+

Battibecco tra il cliente senza mascherina anti Covid e il cassiere che lo invita a metterla

tag  News 

04/02/2021

L’azienda licenzia il dipendente, ma il giudice ripristina il rapporto di lavoro

Il dipendente, durante il turno notturno di servizio,” ha detto ad un cliente che se non avesse avuto la mascherina di protezione, non gli avrebbe fatto la transazione in cassa per l’acquisto di due prodotti del market” (due pacchetti di sigarette). il datore di lavoro ha accusato il dipendente di essere “inadempiente nei confronti dei suoi obblighi contrattuali” per aver “disatteso le indicazioni aziendali previste in questo periodo di emergenza sanitaria”, e di aver “danneggiato gravemente l’immagine aziendale”. L’azienda ha così intimato il licenziamento disciplinare che il lavoratore ha impugnato davanti al giudice.

Il tribunale di Arezzo ha così ricostruito i fatti: Il cliente si avvicinò al cassiere senza mascherina o presidio alternativo; il cassiere con tono di voce normale, gli disse che “per avvicinarsi si poteva coprire con il collo della felpa (come fanno tanti sprovvisti di mascherina)”.  il cliente ha risposto “che le mascherine le portano i malati”; aggiungendo che  “la società e i suoi  dipendenti) erano dei ladri che gli prosciugano lo stipendio e che mentre prima lo facevano a viso scoperto ora lo facevano con le maschere”. Aggiunse  “che avrebbe chiamato la Polizia – e, poi, - si è allontanato”.

 Il tribunale ha ritenuto assolutamente illegittimo il licenziamento perché In questo colloquio tra cassiere e cliente non vi sono state né le gravi offese né i fatti di grave pregiudizio per l’azienda.

Per il tribunale “Il cassiere  ha avuto una reazione verbale giustificata dall’esasperazione per una condotta altrui omissiva, denotante ignorante sottovalutazione del fenomeno pandemico, accompagnata da frasi villane e sprezzanti della salute propria e degli altri clienti, oltreché del cassiere.
Né “grave fatto” fu il rifiuto del servizio perché, anche a prescindere che fu condizionato all’invito a coprirsi con la felpa, non recò pregiudizio per un mancato acquisto di un pacchetto di sigarette.
Manca poi qualsiasi elemento di gravità per quanto accaduto.”
Per il tribunale “La condotta censurata da parte datoriale è, pertanto, inidonea a ledere definitivamente la fiducia alla base del rapporto di lavoro, così non integrando violazione del dovere di fedeltà posto dall’art. 2105 c.c. né, tantomeno, giusta causa di licenziamento.”

Per il tribunale “il lavoratore si è limitato ad esercitare il proprio diritto, costituzionalmente garantito, a svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza.
L’esimente dello stato di necessità gli consentiva del resto, pur in assenza di una specifica disposizione di legge, anche di astenersi dal lavoro poiché lo svolgimento della prestazione lo esponeva ad un rischio di danno alla persona.”

Tribunale di Arezzo, sez. Lavoro, sentenza n. 9/21; depositata il 13 gennaio 2020

 

Lo studio a Milano

10/01/2016   Lo studio si trova  nel centro storico della città, di fronte alla Rotonda della Besana , adiacente al Palazzo di Giustizia . tel. 025457952. email biagio.cartillone@studiocartillone.it Lo studio é aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì.  L'ubicazione dello studio consente... [Leggi tutto]

Il risarcimento del danno per la perdita del prossimo congiunto

08/10/2022 La perdita del prossimo congiunto per fatto e colpa d’altri cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto, il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla... [Leggi tutto]

Il patto di non concorrenza è valido se rispetta una pluralità di prescrizioni e di limiti

06/03/2021 Il patto di non concorrenza nel rapporto di lavoro subordinato: natura, funzione e limiti di validità Il patto di non concorrenza è un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive : – il datore di lavoro si obbliga a corrispondere al lavoratore una somma di denaro (o altra utilità); – il lavoratore si impegna, per un periodo... [Leggi tutto]

DIVISIONE DELLA PENSIONE TRA IL CONIUGE E L'EX CONIUGE

06/03/2021 Come si divide la pensione tra il coniuge e l’ex coniugee La pensione fra il coniuge superstite e l’ex coniuge altrettanto superstite deve essere ripartita tendo conto della durata dei rispettivi matrimoni ma non in modo esclusivo dovendosi eventualmente contemperare questo dato temporale con altre circostanze che possono assumere rilevanza e significato. La Corte di Cassazione a... [Leggi tutto]

GLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE SONO DIVERSI DA QUELLI A SEGUITO DI DIVORZIO

05/03/2019 La corte di appello pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di mantenimento pari a € 2000. La decisione poggiava sul fatto che la moglie non lavorava per potersi dedicare alla famiglia, il marito era un professionista affermato ed era proprietario di numerosi immobili mentre la moglie non aveva fonti di reddito diverse dall'assegno percepito dal... [Leggi tutto]

La disabilità nei rapporti di lavoro

02/01/2022 Il concetto di disabilità si identifica con la “limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori” (Cass. 12.11.2019, n. 29289;... [Leggi tutto]

Per la difesa davanti ai giudici  è consentito produrre anche i documenti personali e riservati

“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)