26/12/2020
Nel corso di una intervista radiofonica un avvocato afferma di non volere assumere e di non volersi avvalere della collaborazione, nel proprio studio, di persone omosessuali.
l'Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (lesbian-gay-bisexual-transgender-intersexual lo convoca avanti il tribunale di Bergamo perché dichiari la illiceità del suo comportamento per la natura discriminatoria con condanna al risarcimento del danno e con pubblicazione del provvedimento. Il tribunale ha accolto la domanda. La Corte di appello di Brescia ha respinto l'impugnazione.
La cassazione intervenendo nella controversia ha dichiarato di condividere la sentenza della Corte di appello di Brescia secondo cui quelle dichiarazioni dell'avvocato hanno integrato "espressioni idonee a dissuadere gli aspiranti candidati omosessuali da presentare la propria candidatura allo studio professionale" di quell'avvocato così "ostacolandone e/o rendendo maggiormente difficoltoso l'accesso al lavoro". Perché una dichiarazione abbia contenuto discriminatorio la si deve valutare "in considerazione del pregiudizio, anche solo potenziale, che una categoria di soggetti potrebbe subire in termini di svantaggio o di maggiore difficoltà, rispetto ad altri non facenti parte di quella categoria, nel reperire un bene della vita, quale l'occupazione". In quel frangente si è verificato quel potenziale pregiudizio discriminatorio che la legge punisce. Il diritto di manifestare il proprio pensiero non è un diritto assoluto e "non può spingersi sino a violare altri principi costituzionalmente tutelati, quali quelli che tutelano la parità di trattamento in materia di occupazione di lavoro e la realizzazione di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale”. Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 28646/20; depositata e 15 dicembre 2020.
Nel dipinto:vaso greco con Achille che medica Patroclo.
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)