05/10/2020
La ex moglie divorziata, alla morte del marito, chiede all’Inps l’attribuzione della pensione di reversibilità essendo titolare di un assegno di divorzio stabilito nella sentenza. L’assegno di mantenimento, però, era stato fissato da un tribunale della California nell’importo di un euro all’anno. I giudici di merito, nonostante l’esiguità dell’importo stabilito a titolo di mantenimento, hanno accolto la domanda e hanno attribuito all’ex moglie la pensione di reversibilità che l’Inps è stata costretta ad erogare.
Contro la sentenza è stato proposto ricorso in cassazione ad iniziativa dell’Istituto previdenziale che l’ha ritenuta in violazione di legge. La cassazione ha accolto il ricorso e ha riformato la sentenza statuendo che la pensione di reversibilità spetta all’ex coniuge superstite solo nel caso in cui sia titolare di un assegno di mantenimento idoneo ad assolvere alle finalità di tipo assistenziale. Questo diritto non spetta nel caso in cui l’ex coniuge sia titolare di un assegno fissato in misura simbolica. Non può il coniuge superstite, in conseguenza del decesso dell’ex coniuge, godere di una condizione migliore condizione economica rispetto a quella di cui godeva quando le chiese codice era in vita. Un assegno di mantenimento simbolico di un euro per ogni anno non vale sicuramente ad attribuire il trattamento pensionistico di reversibilità perché quella somma non è idonea ad assolvere le finalità di mantenimento poste a base dell’assegno divorzile.
Cassazione 28 settembre 2020 sentenza numero 20.477
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)