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Cessato il rapporto di lavoro, l'account di posta elettronica aziendale di quel lavoratore deve essere disattivato

tag  News 

14/01/2020

Tutela della legittima aspettativa sulla riservatezza dei dati personali

  Il rapporto di lavoro si risolve nel 2016; ma l' account di posta elettronica aziendale continua a rimanere attivo per lungo tempo nonostante la cessazione della collaborazione. L'azienda, cessato il rapporto di lavoro, non ha comunicato al lavoratore che avrebbe continuato ad accedere ai messaggi pervenuti sul di lui indirizzo di posta elettronica aziendale . Il lavoratore, venuto fortuitamente a conoscenza della circostanza, ha diffidato l'azienda affinché l'account venisse immediatamente disattivato e nel contempo si provvedesse a trasmettergli tutte le comunicazioni pervenute sulla sua casella di posta elettronica. Il datore di lavoro si è difeso sostenendo che la mancata disattivazione dell'account con l'inoltro delle e-mail in arrivo sull'account del responsabile della funzione informatica aziendale, è stata disposta perché il dipendente non aveva provveduto all'epoca ad inviare ai clienti che seguiva il nuovo indirizzo di posta elettronica da utilizzare per le loro comunicazioni e sia perché questo accesso era indispensabile per la corretta gestione dei rapporti commerciali. In ogni caso, la società si è difesa, nella procedura di infrazione aperta avanti il garante della privacy, sostenendo di non aver mai letto le e-mail di contenuto personale essendosi limitata solo ad avere conoscenza di quelle di interesse squisitamente aziendale e commerciale. Il datore di lavoro, comunque, dichiarava la sua disponibilità a disabilitare quell'account ,immediatamente dopo che il lavoratore avesse comunicato a tutti i clienti con i quali era in contatto il nuovo indirizzo aziendale al quale inviare le comunicazioni. Il garante della privacy ha colto l'occasione per ribadire i seguenti principi: 1. Il datore di lavoro è tenuto ad informare preventivamente il dipendente sulle caratteristiche di utilizzo degli strumenti informatici, tra cui anche l'account di posta elettronica, messi nella di lui disposizione per l'espletamento della sua attività. 2. Un account di posta elettronica attivo consente sempre di avere conoscenza sulle indicazioni del mittente e dell'oggetto della comunicazione non riferibili strettamente all'attività professionale dell'ex dipendente. Si tratta di dati assistiti da garanzie di segretezza di cui il lavoratore ha una legittima aspettativa di riservatezza, anche nel caso in cui venga a cessare il rapporto di lavoro tra le parti. 3 "ll datore di lavoro, in conformità ai principi in materia di protezione dei dati personali, dopo la cessazione del rapporto di lavoro deve rimuovere gli account di posta elettronica aziendali riconducibili a persone identificate o identificabili (in un tempo ragionevole commisurato ai tempi tecnici di predisposizione delle misure), previa disattivazione degli stessi e contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informarne i terzi ed a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi riferiti all’attività professionale del titolare del trattamento, provvedendo altresì ad adottare misure idonee ad impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo durante il periodo in cui tale sistema automatico è in funzione; l'adozione di tali misure tecnologiche ed organizzative consente di contemperare l’interesse del titolare ad accedere alle informazioni necessarie all’efficiente gestione della propria attività e a garantirne la continuità con la legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza da parte di dipendenti/collaboratori nonché dei terzi ". 4. Il datore di lavoro non può "reindirizzare automaticamente - per un periodo di tempo anche assai ampio - i messaggi pervenuti sull'account dell'ex dipendente su un diverso account aziendale." L'account aziendale, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, può essere disattivato adottando contestualmente un messaggio automatico con l'invito ai terzi a comunicare con un account alternativo a quello non più in funzione. Il garante della privacy con l'affermazione di questi principi ha dichiarato illecito il comportamento aziendale "consistente nella persistente attività dell’account aziendale individualizzato per un ampio periodo di tempo dopo l’interruzione del rapporto di lavoro, con contestuale accesso ai messaggi ivi pervenuti". Il ricorso del lavoratore è stato pienamente accolto ed il comportamento dell'azienda è stato qualificato come illecito. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 4 dicembre 2019.

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