08/01/2020
Un lavoratore promuove una causa contro l'Inail assumendo l'esistenza di un infortunio sul lavoro in itinere. Egli davanti al giudice ha sostenuto che, ultimato il suo turno di lavoro, usciva dall'area adibita al pompaggio per recarsi presso il proprio alloggio sito all'interno dell'azienda che glielo aveva concesso al momento della sua assunzione ad uso abitativo. In quest’ occasione percorreva una erta e lunga scala allorquando giunto a metà dei gradini cadeva rovinosamente a terra perdendo conoscenza per oltre 45 minuti; che in conseguenza dell'evento veniva soccorso dal figlio e dalla moglie e trasportato all'ospedale cittadino dove gli veniva diagnosticato un trauma cranico e dimesso con prognosi di sette giorni . L'Inail rigettava la sua domanda di riconoscimento di infortunio e trasmetteva il carteggio all'Inps perché trattasse l'assenza dal lavoro come malattia. Contro questa decisione, il lavoratore proponeva ricorso gerarchico al quale l'Inail non rispondeva. Il lavoratore era così costretto a ricorrere in Tribunale.
L'Inail davanti al giudice si è difeso sostenendo che non esisteva un infortunio in itinere perché il lavoratore non si era infortunato nel normale percorso di andata o ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro ma era già nell'area di pertinenza della propria abitazione. In ogni caso il lavoratore, per recarsi nella sua abitazione, aveva due possibili percorsi che poteva impegnare di cui uno composto da alcuni gradini e da un sentiero in terra battuta e l'altro costituito da una ripida e stretta scala in cemento armato di circa 24 scalini; il ricorrente avendo scelto quest'ultimo percorso più pericoloso deve assumersi la responsabilità della propria scelta e delle relative conseguenze che non può far ricadere sull'istituto. Peraltro, per l’Inail il lavoratore non avrebbe dato prova dei fatti e delle circostanze di causa che legittimerebbero la richiesta delle indennità da infortunio.
Il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza del infortunio in itinere perché era da ritenersi in stretto nesso di causalità con l'attività di lavoro e condannava l'Inail a risarcire i danni subiti dal lavoratore.
Contro la sentenza ha proposto appello l'Inail. La Corte di Appello di Genova ha accolto l'impugnazione perché ha ricostruito i fatti in modo diverso dai giudici di primo grado. Per la Corte di Appello di Genova, il Tribunale aveva ricostruito la dinamica dell'infortunio in modo errato. Le testimonianze raccolte fanno ritenere che l'infortunio non si è verificato a fine lavoro. In realtà dalle testimonianze e emersa "una ricostruzione del fatto che porta a ritenere che la caduta si sia verificata quando il Nocito stava percorrendo la scala in discesa per raggiungere la sua auto parcheggiata nel piazzale per recarsi in paese, quindi ben al di fuori della fattispecie dedotta in causa dell’infortunio in itinere".
Ogni domanda di risarcimento proposta dal lavoratore è stata così definitivamente respinta.
Sentenza Corte di Appello sezione lavoro di Genova numero 284 pubblicata il 13 giugno 2019.
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