23/04/2019
Il Tribunale ha ritenuto la responsabilità penale per un infortunio sul lavoro a carico del coordinatore della progettazione ed esecuzione dei lavori. Il tribunale penale ha ritenuto sussistente la responsabilità perché questo responsabile non aveva provveduto ad adeguare le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento all'effettiva realtà del cantiere, in relazione al rischio di caduta dall'alto. Nell'occasione erano state emesse prescrizioni generiche che non prevedevano la puntuale individuazione delle fasi di lavoro e delle zone in cui vi era tale rischio; non erano state adottate adeguate misure di prevenzione e protezione come ad esempio la predisposizione di reti anticaduta. Durante i lavori un lavoratore era caduto dall'alto mentre appoggiare il piede su una lastra che cedeva sotto il suo peso.
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha fatto ricorso in cassazione sostenendo di avere solo "un dovere di alta vigilanza, che non implica una continua presenza nel cantiere, con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto…".
Per l'imputato "L’infortunio occorso al lavoratore è avvenuto esclusivamente per un' imprudente e negligente esuberanza di quest’ultimo, a cui si è aggiunta una negligenza di controllo da parte del datore di lavoro. Il lavoratore, infatti, non indossava i dispositivi di protezione individuali prescritti, si spostava sul cantiere, in zona pericolosa, senza autorizzazione e non seguiva le prescrizioni a lui impartite ....L’infortunio è dunque riconducibile, al più, ad una mancanza del preposto di cantiere, al quale spettava il controllo e che non ha verificato il costante utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, senza alcuna responsabilità del coordinatore, che ha anche indicato talune mancanze relative alle scelte adottate dall’impresa esecutrice dei lavori in relazione allo specifico rischio di caduta dall’alto ".
La Cassazione ha respinto il ricorso affermando che "il coordinatore per l’esecuzione - figura introdotta dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, in attuazione della Direttiva 92/57/CEE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili - deve assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente (Cass., Sez. 4, n. 17800 del 28-4-2014, Marconi), al fine di realizzare la migliore organizzazione, ed ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilare sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è titolare di una autonoma posizione di garanzia, che comprende non solo l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e il compito di adottare tutte le opportune misure di sicurezza ma anche la loro effettiva predisposizione nonché la verifica costante sulla concreta osservanza delle misure adottate, al fine di evitare che esse siano trascurate e disapplicate, e, infine, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è, infatti, titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, ed ha, pertanto, l’obbligo di predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge per l’esecuzione dei lavori, a nulla rilevando la compresenza di un "coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" ed, eventualmente, di un "coadiutore della sicurezza in fase di esecuzione", a loro volta titolari di autonome e concorrenti posizioni di garanzia. ".
La Cassazione ha affermato che i giudici di merito hanno accertato la responsabilità penale del coordinatore con una motivazione precisa e con approfondita analisi delle acquisizioni probatorie disponibili,. Il coordinatore della sicurezza ha violato i suoi doveri di vigilanza e di adozione delle necessarie misure per evitare l'infortunio sul lavoro, con caduta dall'alto.
Sentenza della Cassazione numero 17.213, depositata il 19 aprile.