15/11/2019
Le Poste Italiane concedono in appalto a una cooperativa i lavori di pulizia. La cooperativa nel corso di esecuzione dell’appalto riduce in modo unilaterale l’orario di lavoro della lavoratrice che protesta e chiede il pagamento delle ore di lavoro che non le sono state fatte eseguire. Nella sua azione chiama in causa anche l’impresa appaltante, Poste Italiane alle quali chiede il pagamento di quelle ore non eseguite ritenendo sussistente l’obbligo solidale dell’art. 29 della legge 276 del 2003. La Corte di Appello di Venezia ha ritenuto fondata la domanda della lavoratrice perché ha ritenuto “compreso nella locuzione "trattamenti retributivi" anche il credito risarcitorio per illegittima unilaterale riduzione dell’orario lavorativo, siccome integrante un trattamento economico riconosciuto alle lavoratrici, in relazione alle modalità di svolgimento della prestazione e corretta la liquidazione del Tribunale, ad esse spettando l’intero trattamento retributivo pattuito anche in caso di unilaterale sospensione parziale del rapporto di lavoro”.
La Cassazione, chiamata a dirimere la controversia, ha ribaltato la sentenza della Corte di Appello di Venezia.
Per la Cassazione “Occorre premettere che, in tema di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, in quanto elementi integranti la retribuzione, per l’istituzione di un nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa; dovendo invece l’applicabilità del predetto regime di responsabilità essere esclusa per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno. Queste, infatti, lungi dall’intrattenere una relazione di collegamento causale con il rapporto di lavoro, hanno una matrice radicata su un nesso meramente occasionale con esso”. Cassazione sentenza n. 28517, depositata il 6 novembre 2019.
La Cassazione, con la sua ricostruzione del diritto, ha così escluso che nel caso specifico le Poste Italiane debbano rispondere in via solidale con la cooperativa a risarcire i danni alla lavoratrice perché non si tratta di assicurare la retribuzione in senso stretto ma di risarcire i danni subiti in conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento della cooperativa, che contravvenendo ai suoi vincoli, ha ridotto in modo arbitrario e unilaterale l’orario di lavoro che, invece, doveva essere mantenuto a tempo pieno. Per questa inadempienza risponde solo la cooperativa appaltatrice dei servizi.