27/09/2019
Una lavoratrice presta la sua attività lavorativa in orario notturno percependo la relativa indennità del lavoro notturno prevista dal contratto collettivo. l’azienda trasferisce la lavoratrice in altro luogo di lavoro e muta l’orario di lavoro facendola lavorare solo in ore diurne. Con il mutamento dell’orario di lavoro da notturno in diurno l’azienda sopprime la corresponsione dell’indennità notturna corrisposta in precedenza.
La corte di appello ritiene legittimo il comportamento aziendale perché l’indennità del lavoro notturno non è dovuta non essendovi più la prestazione nelle ore notturne, per legittima decisione dell’imprenditore che ha trasferito la lavoratrice nella sussistenza delle comprovate ragioni giustificatrici previste dal codice civile e dal contratto collettivo. Contro la sentenza della corte di appello ha proposto ricorso in Cassazione la lavoratrice assumendo che la la corte di appello aveva errato ritenendo legittima la mancata erogazione, dopo il mutamento delle modalità di svolgimento del lavoro, dell'indennità di lavoro notturno in contrasto con l’art. 2103 c.c.
La cassazione ha respinto il ricorso della lavoratrice. A sostegno della sua decisione la Cassazione ha affermato che “Quanto alla mancata erogazione dell'indennità citata, deve rammentarsene la legittimità trattandosi di indennità cd. estrinseche, non connesse cioè alla qualità della prestazione o della persona del lavoratore (cd. indennità intrinseche), e dunque eliminabili col mutamento delle modalità di esecuzione della prestazione ed il venir meno della ragione per cui essa veniva erogata (lavoro notturno), cfr., ex aliis, Cass. n.6763\02. “ L’indennità notturna è una indennità che si deve corrispondere fino a quando e solo se il lavoratore presta la sua attività nelle ore notturne.
Cassazione Ordinanza Sez. Lavoro Num. 23918 pubblicata il 25 settembre 2019.
Contratto a tempo determinato disciplina vigente
La lettera di assunzione, atto fondativo del rapporto di lavoro
La lettera di assunzione rappresenta il contratto di lavoro. Nella lettera di assunzione devono essere riportate tutte le condizioni di lavoro: retribuzione, mansioni, patto di prova, applicazione del contratto collettivo, inquadramento, compenso, numero delle mensilità e ogni altro elemento utile ad identificare il trattamento economico e normativo pattuito. Nella lettera di assunzioni si possono prevedere patti di non concorrenza e termini di decadenza che maturino anche in costanza di rapporto di lavoro. La lettera di assunzione é il documento più importante del rapporto di lavoro. La sua elaborazione deve essere frutto di grande attenzione. Le imprese devono evitare l'uso di modelli o formulari perché le soluzioni adottabili possono essere le più diverse. L'autonomia negoziale é molto ampia. Nella cornice giuridica del rapporto di lavoro possono essere adottate le soluzioni più varie. Non esiste un solo modello contrattuale ma esistono infiniti modelli con le condizioni più diverse. L'autonomia negoziale non é utilizzata dalle parti o é utilizzata in modo del tutto marginale o malamente.
Il contratto a tempo determinato deve essere sottoscritto, a pena di nullità, con la forma scritta. Si tratta di un patto che deve risultare esplicitamente accettato dal lavoratore interessato.
Il contratto collettivo e la sua applicazione al singolo rapporto di lavoro
L'applicazione del contratto collettivo non é obbligatoria. Nella loro autonomia le parti possono far disciplinare il loro rapporto di lavoro dalle norme del codice civile, dalle leggi speciali e dagli accordi economici valevoli erga omesse della fine degli anni 50 e 60. Nel caso in cui le parti decidano di applicare al rapporto di lavoro il contratto collettivo non é obbligatorio applicare il contratto del settore merceologico di appartenenza ben potendo le parti richiamarsi ad un qualsiasi altro contratto collettivo. L'importante é che il trattamento economico e normativo complessivo riconosciuto al collaboratore corrisponda ai criteri previsti dall'art. 36 della costituzione.
Per il socio lavoratore di una cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, invece, è obbligatorio per legge applicare il contratto collettivo del settore merceologico di appartenenza.