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La contribuzione previdenziale è dovuta anche se le parti conciliano la controversia.

I contributi previdenziali sono un diritto degli istituti previdenziali di cui l'azienda e il lavoratore non hanno la disponibilità

 

Il tribunale ritiene nullo un contratto a termine del 2003; applicando la normativa vigente all'epoca, ha condannato l'azienda al pagamento della retribuzione dalla data della messa a disposizione dell'attività lavorativa sino alla data della pronuncia della sentenza.

Le parti, dopo la pronuncia della sentenza, hanno sottoscritto tra loro una transazione con la quale hanno bonariamente definito la controversia, con il riconoscimento a favore del lavoratore di un importo a titolo risarcitorio. Hanno escluso la corresponsione di una qualsiasi forma di retribuzione per evitare il versamento della contribuzione previdenziale.

L'Inps, però, ha chiesto il pagamento dei contributi previdenziali dovuti dall'azienda dal 26 maggio 2003 al 26 gennaio 2005, come se il lavoratore avesse percepito l'intera retribuzione a lui riconosciuta dalla sentenza. L'azienda ha rifiutato questo versamento; la corte d'appello, riformando la sentenza del tribunale, accoglieva la domanda dell'istituto previdenziale. La cassazione ha confermato la condanna al pagamento della contribuzione ritenendo corretta la sentenza. Nell'occasione la corte di cassazione, dando continuità al suo costante orientamento giurisprudenziale, ha colto l'occasione per riaffermare il seguente principio " … in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, la transazione intervenuta tra questi ed il lavoratore è inopponibile all'istituto previdenziale, in quanto la retribuzione imponibile di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, deve intendersi come tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, poichè il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurazione del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo l'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti ". Cassazione sezione lavoro numero 12.652, resa pubblica il 13 maggio 2019.

 

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