30/06/2019
La corte di appello ha assolto il direttore generale dell’ASM s.p.a., società multi servizi municipale addetta, tra l’altro, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani nella città di Terni, dall’accusa di aver maltrattato un lavoratore, ingegnere e dirigente del settore ambiente di quella società,
La corte di appello rilevava “ come le emergenze processuali avessero escluso la ricorrenza di quel contesto para-familiare che giustifica l’applicazione della norma incriminatrice prevista dal citato art. 572 c.p. in un contesto lavorativo, con riferimento alle relazioni esistenti tra il datore di lavoro e i dipendenti subordinati.
La cassazione ha confermato la sentenza di assoluzione richiamo i suoi precedenti che hanno visto affermato “ll principio secondo il quale le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetto "mobbing") possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia”
Nel caso specifico non possono esservi stati i maltrattamenti in famiglia stante “l’assenza di quelle caratteristiche di stabile affidamento e reciproca solidarietà che qualificano la famiglia e gli altri gruppi in cui si realizza, con canoni analoghi, una forma di stabile convivenza tra i soggetti interessati: ciò tenuto conto che le condotte oggetto di addebito - si legge nella convincente motivazione della sentenza gravata - erano state poste in essere dal direttore generale di una grande azienda municipalizzata (addetta, tra l’altro, alla raccolta e alla termovalorizzazione dei rifiuti urbani, alla distribuzione dell’acqua e dell’energia elettrica in un capoluogo di provincia), che constava di centinaia dipendenti pure sindacalizzati, nei riguardi specifici non di un lavoratore subordinato con compiti meramente esecutivi bensì di un dirigente amministrativo con la qualifica di ingegnere, posto a capo del più importante settore operativo di quella società di capitali; dunque di un soggetto che certamente era stato vittima di condotte vessatorie e talvolta ingiuriose da parte del suo superiore, ma che non aveva affatto instaurato, al pari degli altri dirigenti addetti agli ulteriori settori di attività aziendale, con il direttore generale una comunanza di vita assimilabile a quella che caratterizza la vita di una famiglia, nella quale le relazioni intense e abituali dei suoi componenti si accompagnano ad una fiducia riposta dal soggetto più vulnerabile nei riguardi di altro posto in posizione di preminenza.”
Il diverso reato di lesioni personali era da ritenersi definitivamente prescritto per il decorso del tempo.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 28251/19; depositata il 27 giugno.
Per la consulenza veloce tel. 3755636646.
Impugnazione del licenziamento del dirigente Il dirigente che contesta il suo licenziamento perché lo ritiene privo di giusta causa o di giustificato motivo, può impugnarlo con qualsiasi atto scritto, giudiziale oppure stragiudiziale. Il Licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Nel successiva termine di 180 giorni il dirigente deve depositare perentoriamente il ricorso avanti il tribunale del lavoro, a pena di decadenza. In alternativa al ricorso davanti il tribunale, il dirigente può far ricorso al collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo. Se il datore di lavoro rifiuta l'arbitrato, il dirigente deve depositare il ricorso davanti il tribunale entro 60 giorni dal rifiuto dal mancato accordo sull'arbitrato.
Dirigente e licenziamento disciplinare.
Il licenziamento disciplinare del dirigente, al pari di tutti gli altri lavoratori subordinati che dirigenti non sono, è sottoposto alle garanzie dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori. Il licenziamento disciplinare senza questa procedura deve ritenersi ingiustificato. Tutti i dirigenti hanno diritto a questa garanzia, a prescindere dal ruolo ricoperto in azienda. Il datore di lavoro deve preventivamente contestare al dirigente, in modo specifico, il fatto di rilevanza disciplinare.
Proprietà dell'azienda e dimissioni del dirigente
Il dirigente, nel caso in cui vi sia un trasferimento della proprietà dell'azienda oppure uno scorporo, una fusione o una concentrazione societaria ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro. Questo diritto di presentazione delle dimissioni sussiste anche nel caso in cui vi sia un mutamento dell'assetto azionario della società datrice di lavoro. Questa norma del tutto speciale, che non si applica alla generalità dei lavoratori subordinati, é prevista solo per il dirigente in considerazione del particolare vincolo fiduciario che lo lega all'impresa.
Licenziamento con comunicazione scritta e specifica
Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Il licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta e dei motivi indicati in modo specifico è inefficace. Queste disposizioni si applicano anche ai dirigenti. Legge 604/1966.